Un'azienda ha impugnato gli avvisi di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate contestava l'uso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti ai fini Iva, Ires e Irap. Dopo una complessa vicenda giudiziaria, il Giudice del rinvio ha confermato la legittimità delle sanzioni e delle imposte dovute. L'azienda ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando l'omessa valutazione di prove decisive, come la regolare contabilità e l'assenza di coinvolgimento nella frode, e la mancata applicazione della deducibilità dei costi per le imposte dirette. La Suprema Corte, con un'ordinanza interlocutoria, ha rilevato la mancanza del fascicolo d'ufficio dei precedenti gradi di giudizio. Di conseguenza, ha ordinato l'acquisizione dei documenti e ha rinviato la trattazione della causa a nuovo ruolo, senza ancora decidere nel merito.
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