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Art. 186 Codice della Strada — Anno 2022

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427 provvedimenti

Altri anni per Art. 186 Codice della Strada

Guida in stato di ebbrezza: test valido senza richiesta scritta
Un automobilista, coinvolto in un incidente stradale e trasportato in ospedale, viene condannato per guida in stato di ebbrezza. Il difensore propone ricorso in Cassazione, sostenendo l'inutilizzabilità dei risultati del prelievo ematico poiché la richiesta della polizia giudiziaria non era stata formulata per iscritto. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che la richiesta di prelievo ematico per l'accertamento del tasso alcolemico non deve necessariamente risultare da un documento scritto e che la mancanza di forma scritta non determina l'inutilizzabilità della prova. Di conseguenza, la condanna viene confermata e il ricorrente viene condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Sospensione della prescrizione: il ricorso tardivo non salva
Un conducente, condannato per guida in stato di ebbrezza, ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto. Il ricorrente sosteneva che il reato fosse prescritto prima della decisione della Cassazione, contestando il calcolo dei tempi. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la sospensione della prescrizione di 64 giorni, introdotta durante l'emergenza sanitaria da COVID-19, si applicava correttamente al termine per impugnare la sentenza d'appello. Di conseguenza, il reato non era ancora prescritto al momento della decisione. Inoltre, se non si fosse applicata la sospensione, il ricorso originario sarebbe stato tardivo, impedendo comunque di dichiarare la prescrizione.
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Lavoro di pubblica utilità: la revoca non cancella le ore svolte
Il Condannato, sanzionato per guida in stato di ebbrezza, ottiene la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità. Successivamente, il Tribunale revoca il beneficio per violazione degli obblighi, ripristinando l'intera pena originaria senza considerare che il soggetto aveva già svolto 56 ore di lavoro su 80. La Corte di Cassazione accoglie parzialmente il ricorso, stabilendo che la revoca del lavoro di pubblica utilità comporta il ripristino della sola pena residua. Non si può ignorare l'attività già svolta, poiché ciò comporterebbe una ingiusta duplicazione della sanzione. L'ordinanza viene annullata con rinvio per un nuovo calcolo della pena residua.
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Rifiuto dell’alcoltest: il prelievo tardivo non cancella il reato
Un automobilista, fermato dalle forze dell'ordine, si opponeva al controllo sul tasso alcolemico tentando di fuggire e fingendo di soffiare nell'etilometro per sei volte. Solo molte ore dopo accettava un prelievo di sangue in ospedale. Condannato nei precedenti gradi di giudizio, ricorreva in Cassazione sostenendo che il successivo esame ematico escludesse il reato. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la condanna per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto dell'alcoltest. I giudici hanno chiarito che il rifiuto dell'alcoltest è un reato istantaneo che si consuma immediatamente su strada; di conseguenza, qualsiasi consenso prestato ore dopo in ospedale è del tutto irrilevante ai fini della colpevolezza.
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Lavori di pubblica utilità: patente salva fino all’esito
L'Automobilista, condannata per guida in stato di ebbrezza, ha concordato l'applicazione della pena sostituita con i lavori di pubblica utilità. Il giudice di merito ha però disposto l'immediata esecutività della sospensione della patente e della confisca dell'auto. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'imputata, stabilendo che, in caso di ammissione ai lavori di pubblica utilità, il giudice deve sospendere l'efficacia delle sanzioni accessorie fino alla verifica dell'esito del lavoro svolto. L'immediata esecuzione vanificherebbe infatti i benefici previsti dalla legge in caso di esito positivo, come il dimezzamento della sospensione della patente e la revoca della confisca. La sentenza è stata annullata senza rinvio sul punto specifico.
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Giudizio abbreviato per contravvenzioni: pena dimezzata
Il caso riguarda un automobilista condannato per guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di stupefacenti. Il Giudice per le indagini preliminari, applicando il rito speciale, ha ridotto la pena di un terzo. Il Procuratore Generale ha fatto ricorso in Cassazione evidenziando un errore di calcolo. La Suprema Corte ha accolto il ricorso stabilendo che per le contravvenzioni la riduzione di pena prevista dal giudizio abbreviato per contravvenzioni deve essere della metà e non di un terzo. Di conseguenza, la Cassazione ha rideterminato direttamente la sanzione, riducendola a quattro mesi e quindici giorni di arresto e 2.250 euro di ammenda, confermando la sospensione condizionale della pena.
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Prescrizione del reato: annullata la condanna dell’automobilista
Il caso riguarda un automobilista condannato per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. L'imputato ha proposto ricorso per Cassazione contestando la responsabilità penale. La Suprema Corte ha rilevato d'ufficio l'avvenuta prescrizione del reato, maturata successivamente alla sentenza d'appello. Poiché il ricorso era ammissibile, si è instaurato un valido rapporto processuale che ha permesso di dichiarare l'estinzione del reato. Non essendovi elementi evidenti per un'assoluzione nel merito, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. La prescrizione del reato ha così estinto ogni conseguenza penale per il conducente.
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Guida in stato di ebbrezza: incidente e condanna senza sconti
Il Conducente è stato condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'orario notturno e dall'aver provocato un incidente stradale, avendo perso il controllo dell'auto sulla pubblica via e impattando contro un cancello. Il tasso alcolemico rilevato era pari a 2,50 g/l. L'imputato ha proposto ricorso in Cassazione contestando l'attendibilità del prelievo ematico e richiedendo l'applicazione della particolare tenuità del fatto. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno confermato la validità dell'accertamento, supportato da evidenti sintomi fisici (alito alcolico e linguaggio impastato), ed escluso la particolare tenuità del fatto a causa dell'elevato tasso alcolemico e della condotta altamente pericolosa per la pubblica incolumità. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Prescrizione del reato: condanna annullata per alcol alla guida
Il Conducente veniva condannato in appello per guida in stato di ebbrezza, avendo causato un incidente stradale notturno con un tasso alcolemico elevatissimo. L'imputato ha proposto ricorso in Cassazione eccependo diverse nullità procedurali e l'inutilizzabilità del test alcolemico. La Suprema Corte ha rilevato che, trattandosi di una contravvenzione commessa nel 2016, è ormai decorso il tempo massimo per procedere. Non emergendo dagli atti una prova evidente e immediata dell'innocenza dell'imputato, idonea a giustificare un'assoluzione nel merito ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, i giudici hanno dichiarato la prescrizione del reato. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato la sentenza di condanna senza rinvio, determinando l'estinzione del reato per prescrizione del reato.
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Prescrizione del reato: niente condanna anche senza assoluzione
Il caso riguarda un automobilista condannato per guida in stato di ebbrezza dopo aver causato un incidente stradale nel 2016. L'imputato ha presentato ricorso in Cassazione contestando il rifiuto della messa alla prova. La Suprema Corte ha rilevato che, trattandosi di una contravvenzione commessa diversi anni prima, è ormai intervenuta la prescrizione del reato. Non emergendo dagli atti prove evidenti e immediate dell'innocenza dell'imputato, che avrebbero imposto un'assoluzione nel merito, i giudici hanno dichiarato l'estinzione del reato. La Cassazione ha quindi annullato senza rinvio la sentenza di condanna, liberando il conducente dalle sanzioni penali inflitte nei precedenti gradi di giudizio.
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Guida in stato di ebbrezza: incidente e ricorso inammissibile
Il conducente di un veicolo, condannato per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico di 2,54 g/l per aver provocato un incidente stradale, ha proposto ricorso in Cassazione. L'imputato contestava il nesso di causalità tra lo stato di alterazione e il sinistro, sostenendo che l'auto colpita fosse parcheggiata in modo irregolare, e lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno evidenziato che un testimone oculare ha visto il conducente procedere contromano e sbandare prima dell'impatto. Inoltre, la richiesta di attenuanti generiche era priva di motivazioni specifiche. Di conseguenza, la condanna a un anno di arresto, cinquemila euro di ammenda, revoca della patente e fermo del veicolo è stata confermata.
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Concordato in appello: l’accordo blocca il ricorso in Cassazione
Il caso riguarda un automobilista condannato per guida in stato di ebbrezza. In secondo grado, la difesa e l'accusa raggiungono un accordo sulla pena tramite il concordato in appello, riducendo la sanzione e rinunciando ad alcuni motivi di ricorso, tra cui la richiesta di conversione della pena in libertà controllata. Successivamente, il conducente propone ricorso in Cassazione lamentando proprio la mancata conversione della pena. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che l'accordo raggiunto tramite il concordato in appello preclude la possibilità di sollevare nuove contestazioni in sede di legittimità, salvo il caso di pena illegale. Di conseguenza, il ricorrente perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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Attenuanti generiche negate: i precedenti cancellano lo sconto
L'Imputato, condannato per guida in stato di ebbrezza, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se motivato dall'assenza di elementi positivi e dalla presenza di numerosi precedenti penali. La giovane età e la collaborazione per gli esami alcolemici, essendo quest'ultima un atto dovuto, non costituiscono elementi di merito. Inoltre, dopo la riforma dell'articolo 62-bis del codice penale, persino l'incensuratezza non basta più a garantire lo sconto di pena. L'Imputato perde la causa e viene condannato a pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Ricorso per cassazione generico: confermata la condanna
Un automobilista, condannato per essersi rifiutato di sottoporsi all'alcoltest, ha impugnato la decisione davanti alla Corte d'Appello, che ha dichiarato inammissibile l'appello. L'uomo ha quindi proposto un ricorso per cassazione generico, contestando la mancata informazione sulla facoltà di farsi assistere da un difensore durante i controlli. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso poiché i motivi presentati non contenevano una critica specifica e dettagliata alla decisione precedente, limitandosi a contestazioni vaghe. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
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Guida in stato di ebbrezza: la prescrizione cancella la condanna
L'Automobilista era stato condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di guida in stato di ebbrezza. Contro la sentenza d'appello, la difesa ha proposto ricorso in Cassazione denunciando diverse violazioni procedurali, tra cui il mancato rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore e vizi legati al funzionamento dell'etilometro. La Suprema Corte ha rilevato che, nel frattempo, è decorso il termine massimo di prescrizione previsto per le contravvenzioni. Di conseguenza, i giudici hanno annullato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. L'Automobilista evita così la condanna penale grazie al decorso del tempo.
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Prescrizione del reato cancella la condanna per alcol alla guida
L'Automobilista era stata condannata per guida in stato di ebbrezza aggravata. Nel ricorso in Cassazione, la difesa ha eccepito gravi vizi nella notifica degli atti giudiziari, causati da un verbale incompleto e da una errata dichiarazione di irreperibilità. Tuttavia, prima che la Suprema Corte potesse esaminare nel merito i vizi procedurali, è decorso il tempo massimo previsto dalla legge per punire il fatto. La Cassazione ha quindi applicato la prescrizione del reato, annullando senza rinvio la condanna precedente. Poiché il ricorso non era manifestamente infondato, l'intervento della causa estintiva ha prevalso su ogni altra valutazione, determinando la cancellazione di ogni effetto penale a carico dell'imputata.
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Guida in stato di ebbrezza: l’etilometro vince sulla scienza
Il Conducente è stato condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'aver provocato un incidente stradale in orario notturno, con un tasso alcolemico superiore a 2,0 g/l. La difesa ha impugnato la condanna contestando l'attendibilità dell'etilometro tramite la formula scientifica della curva di Widmark, poiché il test era avvenuto un'ora dopo il sinistro. Ha inoltre richiesto l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che la misurazione tramite etilometro resta pienamente valida anche dopo un certo lasso di tempo dall'incidente. Inoltre, la gravità della condotta e il pericolo concreto creato escludono la particolare tenuità del fatto. Il Conducente perde la causa ed è condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Rifiuto di sottoporsi all’alcoltest: patente salva se fatto tenue
Un automobilista, dopo un incidente stradale, veniva condotto in caserma per l'alcoltest. A causa del malfunzionamento dell'apparecchio e del forte ritardo, l'uomo decideva di allontanarsi, integrando il reato di rifiuto di sottoporsi all'alcoltest. La Corte d'Appello lo proscioglieva per particolare tenuità del fatto, ma confermava la sospensione della patente per due anni. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del conducente, stabilendo che, in caso di proscioglimento per particolare tenuità del fatto dal reato di rifiuto di sottoporsi all'alcoltest, non si applica la sospensione della patente. Questa sanzione accessoria è infatti legata per legge a una sentenza di condanna, a differenza di quanto previsto per la guida in stato di ebbrezza. La Suprema Corte ha quindi annullato senza rinvio la sospensione della patente.
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Guida in stato di ebbrezza: la scusa del liquore dopo l’urto
Un automobilista, condannato per guida in stato di ebbrezza aggravata da un incidente stradale, ha proposto ricorso in Cassazione. L'imputato sosteneva di aver consumato alcolici soltanto dopo l'incidente per superare lo shock e contestava il mancato esame di un testimone chiave. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno evidenziato che la ricostruzione temporale della difesa era impossibile, dato il brevissimo tempo trascorso tra il sinistro e l'arrivo dei Carabinieri. Inoltre, l'elevato tasso alcolemico riscontrato tre ore dopo non poteva dipendere da un solo bicchierino consumato dopo l'urto. La Corte ha chiarito che l'aggravante dell'incidente non richiede un nesso causale complesso, ma basta il collegamento materiale tra lo stato di alterazione e il sinistro. L'automobilista è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali.
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Guida a zig-zag: no alla particolare tenuità del fatto
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un automobilista condannato per essersi rifiutato di sottoporsi ai test sull'uso di droghe. Il conducente procedeva a zig-zag nel centro cittadino e aveva tentato di nascondere una sigaretta di hashish. La difesa invocava la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Tuttavia, i giudici hanno confermato che la condotta, per la sua concreta pericolosità per la pubblica incolumità, esclude l'applicazione del beneficio. Di conseguenza, l'imputato perde il ricorso e viene condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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