La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi dei due amministratori di una società fallita. Il primo amministratore contestava la condanna per bancarotta fraudolenta causata dal sistematico accumulo di debiti tributari. Il secondo amministratore, subentrato successivamente, impugnava la condanna per bancarotta semplice documentale, sostenendo di non aver mai ricevuto la contabilità dal predecessore. I giudici hanno chiarito che il nuovo amministratore ha l'obbligo autonomo di verificare, ricostruire o ripristinare i libri contabili mancanti. Inoltre, l'elemento soggettivo della bancarotta semplice documentale può consistere nella semplice colpa o negligenza. Entrambe le condanne sono state confermate, con addebito delle spese di giudizio e pagamento della sanzione alla Cassa delle Ammende.
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