Il Marito propone un ricorso straordinario per errore di fatto contro la sentenza di Cassazione che aveva confermato la sua condanna per violazione degli obblighi di assistenza familiare. La difesa lamenta la mancata notifica del decreto di citazione in appello al nuovo difensore di fiducia. La Suprema Corte rigetta il ricorso. La nomina del nuovo difensore era stata inviata a un indirizzo PEC errato, rendendo valida la notifica eseguita al precedente avvocato. Inoltre, la Corte chiarisce che non sussiste alcun obbligo di rinotificare la citazione al nuovo difensore subentrato. Il nuovo legale, avendo comunque ricevuto il verbale d'udienza con la nuova data, ha potuto esercitare pienamente il diritto di difesa. Di conseguenza, non si configura alcun errore di fatto revocatorio, poiché i documenti giustificativi sono stati depositati solo dopo la decisione impugnata.
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