Una coltivatrice diretta ha avviato un'azione di riscatto agrario per un terreno confinante venduto a terzi. Nel giudizio sono intervenuti altri due coltivatori confinanti, assistiti dallo stesso avvocato, chiedendo l'assegnazione del fondo in via congiunta o, in alternativa, esclusiva a uno di essi. La Corte d'Appello ha dichiarato invalido l'intervento per conflitto di interessi tra i due confinanti. La Cassazione ha confermato la decisione, rigettando il ricorso. La Corte ha stabilito che l'esercizio del retratto agrario da parte di più confinanti con lo stesso difensore genera un conflitto di interessi insanabile, poiché l'accoglimento della domanda di uno comporta il rigetto di quella dell'altro. Di conseguenza, la procura alle liti è interamente nulla per difetto di rappresentanza tecnica. Vince la coltivatrice originaria.
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