Un socio di maggioranza ha impugnato la sentenza che apriva la liquidazione giudiziale della sua società, sostenendo che la domanda dell'amministratore fosse formalmente invalida e costituisse un abuso del processo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo un importante principio: la domanda di liquidazione giudiziale, a differenza di altri strumenti di regolazione della crisi, non necessita di verbale notarile. È sufficiente che sia sottoscritta dal legale rappresentante. Inoltre, ha chiarito che il socio non può eccepire l'abuso del processo per bloccare la procedura se lo stato di insolvenza è accertato.
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