La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello presentato dall'Amministrazione Finanziaria per non aver depositato la prova della notifica dell'atto di appello. Un contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento, sostenendo la mancata notifica dell'atto presupposto. Dopo una vittoria in primo grado, l'appello dell'Ufficio è stato accolto in secondo grado. Tuttavia, la Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che la mancata produzione della ricevuta di spedizione o dell'avviso di ricevimento al momento della costituzione in giudizio rende l'appello irrimediabilmente inammissibile, senza possibilità di sanatoria successiva.
Continua »