L'Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento nei confronti di un'Associazione Culturale e del suo ex rappresentante legale. Quest'ultimo ha presentato ricorso a nome dell'ente, ma i giudici di primo grado lo hanno dichiarato inammissibile per difetto di rappresentanza processuale, poiché l'uomo non ricopriva più la carica. In appello, i giudici hanno invece ritenuto che il ricorso fosse stato presentato dall'ex rappresentante in proprio, accogliendolo. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che la rappresentanza processuale deve emergere chiaramente dagli atti e non può essere desunta da elementi esterni. Di conseguenza, l'appello proposto dall'ex rappresentante in proprio è stato dichiarato inammissibile, in quanto egli non aveva partecipato formalmente al giudizio di primo grado. Vince l'Agenzia delle Entrate.
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