Una società ha chiesto la nullità di un contratto di mutuo, ormai estinto, a causa di un ISC errato e di clausole potenzialmente usurarie. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta, stabilendo un principio fondamentale: un'indicazione non corretta dell'ISC (Indicatore Sintetico di Costo) non provoca la nullità del contratto, ma può solo giustificare una richiesta di risarcimento del danno, che il cliente deve comunque dimostrare. Inoltre, la Corte ha ribadito che non si può contestare l'usurarietà degli interessi di mora se il cliente ha sempre pagato puntualmente, perché non sono mai stati applicati. La banca ha quindi vinto la causa.
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