La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato in primo grado per resistenza a pubblico ufficiale e processato in assenza. L'inammissibilità deriva dalla mancata presentazione, con l'atto di appello, di un mandato specifico ad impugnare e di una elezione di domicilio, come richiesto dalla Riforma Cartabia (art. 581 commi 1-ter e 1-quater c.p.p.). La Corte ha stabilito che queste norme, volte a garantire la conoscenza del processo da parte dell'imputato, si applicano anche al ricorso per cassazione e non sono costituzionalmente illegittime, in quanto perseguono lo scopo legittimo di evitare processi a carico di persone inconsapevoli.
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