La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un imputato, condannato per evasione, che lamentava la mancata ricezione delle conclusioni del Procuratore Generale durante il giudizio d'appello svoltosi con rito cartolare emergenziale. La Corte ha stabilito che tale omissione non costituisce una nullità assoluta, bensì una nullità a regime intermedio. Di conseguenza, doveva essere eccepita immediatamente, altrimenti si considera sanata. Poiché la difesa non ha sollevato l'eccezione tempestivamente, il vizio procedurale è stato sanato e il ricorso respinto.
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