Un imputato, condannato per truffa, ha impugnato la sentenza sostenendo la nullità del procedimento di primo grado. La sua tesi era che il giudice avesse illegittimamente rigettato un'istanza di rinvio del suo difensore, la cui nomina, a suo dire, era allegata a una comunicazione PEC. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo un principio fondamentale: l'onere della prova di un fatto processuale, da cui dipende la nullità, grava sulla parte che la eccepisce. Non essendo stata fornita la prova dell'effettivo invio della nomina in allegato alla PEC, l'eccezione è stata respinta.
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