Sanzioni Sostitutive: Obbligo di Pronuncia anche nel Rito Cartolare
Con la recente sentenza n. 42748/2024, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale in materia di sanzioni sostitutive e processo d’appello. La Corte ha stabilito che il giudice del gravame ha l’obbligo di pronunciarsi sulla richiesta di applicazione di pene alternative, anche quando questa viene formulata per la prima volta nelle conclusioni scritte di un giudizio celebrato con rito cartolare. L’omissione di tale valutazione costituisce un vizio della sentenza che ne determina l’annullamento.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di truffa, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello di Palermo. Avverso tale decisione, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, lamentando un grave vizio procedurale. Durante il giudizio d’appello, svoltosi secondo le modalità del rito cartolare (basato cioè sul solo scambio di atti scritti), il difensore aveva depositato le proprie conclusioni chiedendo, in subordine, l’applicazione di sanzioni sostitutive alla pena detentiva, ai sensi dell’art. 545-bis del codice di procedura penale. A supporto di tale istanza, era stato allegato anche un provvedimento del Tribunale di Sorveglianza che ammetteva l’imputato alla detenzione domiciliare per un’altra causa.
L’omessa pronuncia sulle sanzioni sostitutive
Nonostante la richiesta fosse stata tempestivamente e specificamente formulata, la Corte d’Appello ha completamente ignorato il punto. La sentenza impugnata non conteneva alcuna menzione né valutazione in merito all’istanza di applicazione di una pena alternativa. Secondo la difesa, tale omissione integrava una nullità della sentenza, poiché il giudice non si era pronunciato su un aspetto devoluto alla sua cognizione con l’atto di impugnazione e le relative conclusioni.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso fondato, accogliendo le doglianze della difesa. Gli Ermellini hanno innanzitutto richiamato il proprio consolidato orientamento, secondo cui è onere dell’imputato, nel giudizio d’appello, richiedere la conversione della pena detentiva in sanzioni sostitutive nell’atto di appello, nei motivi nuovi o, come nel caso di specie, nelle conclusioni scritte o memorie di replica.
Il punto cruciale della decisione risiede nell’obbligo del giudice di delibare ogni richiesta ritualmente proposta. L’aver completamente ignorato l’istanza difensiva ha comportato un vizio di “omessa pronuncia”, poiché la motivazione della sentenza è risultata mancante su un tema specifico e decisivo.
La Corte ha inoltre valorizzato la portata della cosiddetta Riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022), la quale ha introdotto una disciplina transitoria volta ad ampliare l’ambito applicativo delle nuove pene sostitutive. Tale scelta legislativa, si legge in sentenza, è imposta dal rispetto del principio di retroattività della lex mitior (la legge più favorevole al reo) e mira a produrre effetti deflattivi. Di conseguenza, anche una richiesta formulata nel corso dell’udienza (o, nel rito cartolare, nelle conclusioni scritte) impone al giudice del gravame di pronunciarsi, valutando la richiesta con piena discrezionalità ma senza poterla ignorare.
Conclusioni
La sentenza in esame rafforza le garanzie difensive all’interno dei riti processuali semplificati, come quello cartolare. Viene sancito in modo inequivocabile che il diritto dell’imputato a richiedere l’applicazione di sanzioni sostitutive non può essere vanificato da un’inerzia del giudice. La Corte d’Appello, omettendo di pronunciarsi, ha violato il proprio dovere di decidere su tutti i punti devoluti alla sua attenzione. Per questo motivo, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, rinviando il caso a un’altra sezione della Corte d’Appello di Palermo, la quale dovrà ora procedere a una nuova valutazione, esaminando nel merito la richiesta di applicazione delle pene alternative.
È possibile chiedere le sanzioni sostitutive per la prima volta nelle conclusioni scritte di un appello celebrato con rito cartolare?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che l’imputato può richiedere l’applicazione delle sanzioni sostitutive previste dall’art. 545-bis c.p.p. anche in sede di formulazione delle conclusioni scritte in un giudizio d’appello con rito cartolare.
Cosa succede se il giudice d’appello non si pronuncia su una richiesta di sanzioni sostitutive?
Se il giudice d’appello omette di pronunciarsi su una richiesta tempestivamente formulata, commette un vizio di motivazione per omessa pronuncia. La sentenza può essere annullata su questo punto dalla Corte di Cassazione, con rinvio ad un’altra sezione della Corte d’Appello per una nuova valutazione.
Le nuove pene sostitutive introdotte dalla Riforma Cartabia si applicano anche ai processi in corso?
Sì, la sentenza sottolinea che, in base al principio di retroattività della lex mitior (legge più favorevole), le nuove pene sostitutive si applicano anche ai giudizi di impugnazione in corso, imponendo al giudice di valutare le richieste formulate in tal senso.