Atto Abnorme: la Cassazione chiarisce i limiti dell’impugnazione
Nel complesso panorama della procedura penale, il concetto di atto abnorme rappresenta un rimedio eccezionale, che consente di impugnare immediatamente un provvedimento del giudice che si ponga al di fuori del sistema. Con la sentenza n. 17127 del 2024, la Corte di Cassazione torna a delineare con precisione i confini di questa categoria, stabilendo che un’ordinanza, pur se illegittima, non è abnorme se non provoca una stasi del procedimento.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un procedimento per furto di energia elettrica, realizzato tramite un allaccio abusivo alla rete di distribuzione. Durante il dibattimento, il Pubblico Ministero (P.M.) aveva chiesto di elevare una contestazione suppletiva, aggiungendo l’aggravante di aver commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio (art. 625, comma 1, n. 7 c.p.).
Il Tribunale, tuttavia, rigettava la richiesta del P.M. Successivamente, lo stesso Tribunale concludeva il processo con una sentenza di non doversi procedere per difetto di querela.
Ritenendo l’ordinanza di rigetto un atto abnorme, in quanto lesiva dei propri poteri e causa di una paralisi dell’azione penale, il P.M. proponeva ricorso per cassazione avverso tale provvedimento.
La Questione Giuridica: quando un atto è davvero abnorme?
Il cuore della questione sottoposta alla Suprema Corte era stabilire se l’ordinanza con cui il giudice nega al P.M. la possibilità di formulare una nuova contestazione costituisca un atto abnorme e, come tale, sia immediatamente ricorribile per cassazione.
La giurisprudenza distingue due tipi di abnormità:
- Abnormità strutturale: si verifica quando il provvedimento si colloca al di fuori del sistema processuale, perché assunto da un giudice in carenza di potere o perché si discosta completamente dal modello previsto dalla legge.
- Abnormità funzionale: si ha quando l’atto, pur rientrando formalmente nello schema legale, determina una stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo.
Nel caso di specie, il P.M. sosteneva che il giudice, rigettando la contestazione, avesse esorbitato dai suoi poteri, paralizzando l’esercizio dell’azione penale e commettendo, quindi, un’abnormità strutturale.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo un’importante lezione sulla corretta procedura da seguire. I giudici hanno chiarito che, sebbene il provvedimento del Tribunale fosse errato e illegittimo, non poteva qualificarsi come un atto abnorme.
La Corte ha ribadito un principio consolidato: il giudice non può esercitare un sindacato preventivo sull’ammissibilità di una contestazione suppletiva proposta dal P.M., essendo quest’ultimo il dominus dell’azione penale. Il rifiuto del giudice, pertanto, era illegittimo.
Tuttavia, l’errore del giudice non ha prodotto la stasi del procedimento. Al contrario, il processo è andato avanti e si è concluso con una sentenza. Di conseguenza, non si è verificata l’ipotesi di abnormità funzionale.
Secondo la Cassazione, la situazione processuale che si è creata non è definibile in termini di stallo. Il P.M. avrebbe dovuto utilizzare il rimedio previsto dall’ordinamento: impugnare la sentenza finale. L’art. 586 del codice di procedura penale stabilisce, infatti, che l’impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso del dibattimento può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l’impugnazione contro la sentenza. In quella sede, il P.M. avrebbe potuto far valere l’illegittimità dell’ordinanza che aveva respinto la contestazione aggravante.
Le Conclusioni
La sentenza in esame rafforza un principio fondamentale di economia processuale e di corretta applicazione dei rimedi giuridici. L’istituto dell’atto abnorme è una misura eccezionale, da invocare solo quando un provvedimento anomalo crea una situazione di stallo insuperabile. Se il processo, pur a seguito di un provvedimento errato, prosegue e giunge a una decisione finale, la parte che si ritiene lesa deve impugnare la sentenza conclusiva, deducendo in quella sede anche i vizi degli atti interlocutori. Questa pronuncia serve da monito: la scelta dello strumento processuale corretto è essenziale e l’abuso di rimedi eccezionali non è consentito quando la legge prevede una via ordinaria per far valere le proprie ragioni.
Quando un provvedimento del giudice è considerato un ‘atto abnorme’ ricorribile per cassazione?
Un atto è considerato abnorme quando, per la sua singolarità, si pone al di fuori del sistema organico della legge processuale (abnormità strutturale) o quando, pur non essendo estraneo al sistema, determina la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo (abnormità funzionale).
Può il giudice del dibattimento rifiutare una contestazione suppletiva proposta dal Pubblico Ministero?
No. Secondo la giurisprudenza consolidata richiamata nella sentenza, il giudice non può esercitare alcun sindacato preventivo sull’ammissibilità della contestazione di un fatto diverso, di un reato concorrente o di una circostanza aggravante, dovendo invece provvedere sul capo d’imputazione così come modificato dalla pubblica accusa.
Qual è il modo corretto per impugnare il rifiuto del giudice di ammettere una contestazione suppletiva, se il processo si conclude con una sentenza?
Il Pubblico Ministero non deve impugnare direttamente l’ordinanza di rigetto. Il rimedio corretto è impugnare la sentenza finale emessa all’esito del dibattimento. All’interno dell’atto di impugnazione della sentenza, potrà far valere l’illegittimità dell’ordinanza interlocutoria, come espressamente previsto dall’art. 586 del codice di procedura penale.