Inammissibilità del Ricorso: Quando un Appello in Cassazione è Manifestamente Infondato
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi, consolidando principi fondamentali della procedura penale. Un imprenditore, condannato per bancarotta fraudolenta documentale, ha visto la sua impugnazione respinta senza un esame di merito. Questo caso ci permette di analizzare i rigidi paletti entro i quali deve muoversi un ricorso per cassazione e le conseguenze di una sua proposizione temeraria.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un imprenditore per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. La Corte d’Appello aveva confermato il giudizio di responsabilità emesso in primo grado, pur riducendo l’entità della pena. L’imputato ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidandolo a tre distinti motivi: la presunta omessa motivazione sul rigetto di una richiesta di rinnovazione dell’istruttoria, l’illogicità nella valutazione delle dichiarazioni di un coimputato e il vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.
I Motivi del Ricorso e la Manifesta Infondatezza
La Suprema Corte ha analizzato ciascun motivo, concludendo per la loro palese inconsistenza e, di conseguenza, per l’inammissibilità del ricorso nel suo complesso.
La Richiesta di Nuova Istruzione in Appello
Il primo motivo lamentava il mancato accoglimento della richiesta di riaprire la fase probatoria in appello. La Cassazione ha ricordato un principio cardine: nel giudizio d’appello, specialmente se derivante da un rito abbreviato, la rinnovazione dell’istruttoria non è un diritto delle parti. Si tratta, invece, di un potere eccezionale del giudice, esercitabile ex officio solo in caso di “assoluta necessità”. La decisione del giudice di merito su questo punto è sindacabile in sede di legittimità solo in presenza di vizi logici macroscopici, che nel caso di specie non sono stati riscontrati.
La Valutazione delle Dichiarazioni del Coimputato
Con il secondo motivo, la difesa contestava l’illogicità con cui la Corte d’Appello aveva valutato le dichiarazioni di un coimputato. Anche in questo caso, la Cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. La Corte territoriale, infatti, aveva adeguatamente motivato la sua decisione, indicando specifici elementi di riscontro che corroboravano le dichiarazioni accusatorie (come il ritiro della contabilità da parte dell’imputato). Il ricorso, secondo i giudici, si limitava a riproporre una lettura alternativa dei fatti, compito che esula dalle competenze della Corte di Cassazione.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Infine, il terzo motivo, relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è stato qualificato come infondato e versato in fatto. La Corte d’Appello aveva congruamente e logicamente spiegato le ragioni del diniego, basandosi sui parametri dell’art. 133 del codice penale e dando peso preponderante ai precedenti specifici dell’imputato. La Cassazione ha sottolineato che né il legittimo silenzio processuale né i versamenti effettuati da un’altra società potevano essere interpretati come elementi favorevoli tali da imporre una diversa valutazione.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Le motivazioni della Corte si fondano sulla netta distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio, dove riesaminare le prove e i fatti. Il compito della Suprema Corte è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. In questo caso, tutti i motivi presentati si sono rivelati un tentativo di ottenere un nuovo, non consentito, esame del merito della vicenda. La difesa non ha evidenziato vizi di legittimità, ma ha semplicemente riproposto le stesse argomentazioni già respinte in appello, senza un reale confronto critico con le ragioni esposte nella sentenza impugnata. Questa strategia processuale ha portato inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione è un monito importante: l’accesso alla Corte di Cassazione è riservato a censure specifiche e giuridicamente fondate. La presentazione di un ricorso con motivi manifestamente infondati o pretestuosi non solo è inutile ai fini del processo, ma comporta anche conseguenze economiche negative per il ricorrente. Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, a causa della colpa ravvisata nella proposizione di un’impugnazione palesemente priva di fondamento. Questa pronuncia riafferma la funzione nomofilattica della Cassazione e scoraggia l’abuso dello strumento processuale dell’impugnazione.
È possibile chiedere sempre di riaprire l’istruttoria in appello?
No. Nel giudizio d’appello che segue un rito abbreviato, la rinnovazione dell’istruttoria è un potere esercitabile dal giudice solo d’ufficio (ex officio) e nei limiti della “assoluta necessità”, non costituisce un diritto della parte.
Come valuta la Corte di Cassazione i motivi di ricorso basati sulla presunta illogicità della motivazione?
La Corte di Cassazione non riesamina i fatti, ma si limita a verificare se la motivazione della sentenza impugnata presenti lacune, illogicità manifeste o contraddizioni evidenti su punti decisivi. Se il ricorso ripropone le stesse argomentazioni di fatto già respinte, senza un confronto critico con la decisione d’appello, viene considerato inammissibile.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, se il giudice ravvisa una colpa nell’aver proposto l’impugnazione (come nel caso di motivi manifestamente infondati), può condannare il ricorrente anche al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.