Un'azienda mandante interrompeva il rapporto con il suo agente, il quale chiedeva il pagamento di diverse indennità, tra cui l'indennità suppletiva di clientela. I giudici di merito gliela negavano, ritenendo erroneamente che fosse un unico emolumento legato solo all'aumento di fatturato. L'agente si è rivolto alla Corte di Cassazione, che ha ribaltato la decisione. La Suprema Corte ha chiarito che, secondo l'Accordo Economico Collettivo del 2002, l'indennità suppletiva di clientela si compone di due parti distinte: una calcolata sulle provvigioni globali e una, aggiuntiva, legata all'incremento degli affari. Confonderle è un errore. La causa è stata quindi rinviata alla Corte d'Appello per un nuovo calcolo.
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