La Corte di Cassazione ha respinto sia il ricorso dell'Agente sia quello della Società Preponente, confermando la sentenza d'appello. L'Agente chiedeva il pagamento di provvigioni per gare d'appalto pubbliche e l'esibizione delle scritture contabili della società. La Suprema Corte ha confermato che le provvigioni spettano solo se viene dimostrata una concreta attività promozionale. Inoltre, la richiesta di esibire i registri contabili è stata ritenuta esplorativa, poiché la società aveva sempre inviato i rendiconti. Infine, i giudici hanno confermato il diritto dell'Agente a ricevere l'indennità di cessazione del rapporto di agenzia, pari a circa 14.700 euro, calcolata sulla base del sensibile incremento della clientela e del fatturato aziendale durante il rapporto, rigettando le contestazioni di entrambe le parti sulla quantificazione.
Continua »