La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'imputata che contestava il mancato riconoscimento del beneficio della **non menzione della condanna**. La Suprema Corte ha stabilito che la valutazione sulla concessione di tale beneficio, ai sensi dell'art. 175 c.p., appartiene esclusivamente al giudice di merito. Se la motivazione del diniego si fonda su elementi concreti come l'insidiosità della condotta e l'intensità del dolo, la decisione non è censurabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato, comportando la condanna della ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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