La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34799/2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imprenditore condannato per tentata frode in commercio. La Corte ha confermato che il beneficio della non menzione condanna nel casellario giudiziale non è un diritto automatico, nemmeno in caso di sospensione condizionale della pena. I giudici hanno ribadito che un precedente penale, anche se estinto, e la mancanza di ravvedimento possono legittimamente giustificare il diniego del beneficio, rientrando nella valutazione discrezionale del giudice di merito.
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