Un imputato, condannato per associazione di tipo mafioso, ha impugnato la sentenza lamentando una carenza di motivazione nella dosimetria della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, specificando che non è richiesta una motivazione approfondita quando la pena base applicata dal giudice è il minimo edittale previsto dalla legge. Nel caso specifico, la pena finale era il risultato di una partenza dal minimo, a cui sono state applicate le massime riduzioni possibili, rendendo la doglianza dell'imputato manifestamente infondata.
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