La Corte di Cassazione conferma la condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva a carico di un amministratore di fatto e di suo padre, concorrente extraneus nel reato. La sentenza stabilisce che la cessione fittizia delle quote societarie a un prestanome non esclude la responsabilità gestionale, se l'imputato continua a dirigere l'impresa. Viene inoltre chiarito che, per il concorrente esterno, è sufficiente il dolo generico, ossia la consapevolezza di contribuire a impoverire il patrimonio sociale, senza che sia richiesta la conoscenza dello stato di dissesto dell'azienda.
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