La Corte di Cassazione ha annullato una sentenza di merito nella parte in cui era stata applicata la **Recidiva** basandosi su un precedente reato ormai estinto. Il ricorrente era stato condannato per reati in materia di stupefacenti con un aumento di pena derivante da una condanna del 2009. Tuttavia, tale condanna era frutto di un patteggiamento che, per il decorso del tempo e l'assenza di nuove violazioni, aveva determinato l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445 c.p.p. La Suprema Corte ha ribadito che l'estinzione del reato conseguente al patteggiamento cancella ogni effetto penale, impedendo che quel precedente possa essere utilizzato per configurare la **Recidiva** in processi successivi.
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