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Art. 173 Codice Penale

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130 provvedimenti

Ordine di demolizione: il tempo non salva la casa
Il Proprietario di un immobile abusivo ha chiesto ai giudici la sospensione o la revoca del provvedimento di abbattimento, sostenendo di risiedere nella casa da molti anni senza altre alternative abitative e deducendo l'estinzione della misura per il decorso del tempo. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. L'ordine di demolizione non costituisce una pena in senso stretto, ma una sanzione amministrativa a tutela del territorio con finalità ripristinatoria. Tale misura non si estingue mai per il passare degli anni e non subisce la prescrizione prevista per le pene. Il Proprietario perde la causa, deve procedere all'abbattimento e deve versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Estinzione della pena e revoca dei lavori di pubblica utilità
Un automobilista condannato per guida in stato di ebbrezza ottiene la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità. Il condannato non prende mai contatti con la struttura assegnata per svolgere l'attività. Il giudice revoca la sanzione sostitutiva e ripristina l'arresto e l'ammenda originari. In seguito, la Corte di Appello dichiara l'estinzione della pena per decorso del termine quinquennale di prescrizione, calcolato dal passaggio in giudicato della prima sentenza. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso della Procura Generale e annulla l'ordinanza. I giudici stabiliscono che la revoca del beneficio per colpa del reo sposta la decorrenza della prescrizione al giorno del ripristino della sanzione originaria, escludendo l'estinzione della pena.
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Ordine di demolizione: perché non si prescrive mai
Un privato cittadino ha costruito un capannone abusivo di grandi dimensioni all'interno di una fascia di rispetto cimiteriale. In seguito alla condanna penale irrevocabile, il giudice ha disposto l'ordine di demolizione del manufatto. Il proprietario ha impugnato il provvedimento, sostenendo la prescrizione della sanzione e l'esistenza di una domanda di condono edilizio. I giudici hanno respinto le doglianze. L'ordine di demolizione non costituisce una pena in senso stretto, ma una misura ripristinatoria con valore reale che non si estingue mai per decorso del tempo. Inoltre, la sanatoria straordinaria non può sanare immobili edificati in zone con inedificabilità assoluta o con volumetrie superiori ai limiti massimi di legge. La Suprema Corte ha confermato l'abbattimento e condannato il ricorrente.
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Prescrizione della pena tra indulto revocato e mancata notifica
Un condannato ha richiesto al giudice dell'esecuzione la prescrizione della pena dell'arresto inflitta anni prima, sostenendo che l'indulto originariamente concesso non avesse mai prodotto effetti perché mai notificato formalmente. Di conseguenza, secondo la tesi difensiva, il decorso del tempo avrebbe dovuto estinguere la sanzione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che l'omessa notifica non invalida il beneficio della clemenza né blocca la sua successiva revoca per commissione di un nuovo reato. Il termine per la prescrizione della pena comincia a decorrere unicamente dal momento in cui diviene definitiva la nuova sentenza di condanna che revoca di diritto l'indulto, impedendo così la maturazione dell'estinzione richiesta.
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Ordine di demolizione: perché l’abuso non si prescrive mai
Il proprietario di un immobile abusivo situato in un'area protetta si opponeva all'ordine di demolizione emesso dopo una condanna penale definitiva. Il ricorrente sosteneva che il provvedimento fosse prescritto, che vi fossero errori materiali nei documenti e che la demolizione violasse il suo diritto all'abitazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che l'ordine di demolizione ha natura di sanzione amministrativa ripristinatoria e, pertanto, non è soggetto a prescrizione. Inoltre, le tolleranze costruttive non si applicano in zone protette da vincolo paesaggistico e i piccoli errori materiali non annullano il provvedimento se l'immobile è chiaramente identificabile. Di conseguenza, il proprietario perde il ricorso e deve demolire l'immobile, oltre a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Ordine di demolizione: perché la casa abusiva non si salva mai
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una proprietaria contro il rigetto della revoca di un ordine di demolizione per un immobile abusivo. La ricorrente sosteneva che l'ordine fosse prescritto e violasse il principio di proporzionalità sul diritto alla casa. I giudici hanno chiarito che l'ordine di demolizione ha natura di sanzione amministrativa ripristinatoria e non di pena, rendendolo imprescrittibile. Inoltre, il bilanciamento con il diritto al domicilio è stato rispettato, poiché la proprietaria ha avuto oltre quindici anni per regolarizzare la propria posizione o trovare un'alternativa, continuando invece a realizzare ulteriori opere abusive. Di conseguenza, la proprietaria perde la causa e deve demolire l'immobile, oltre a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Prescrizione della pena pecuniaria: la cartella ferma il tempo
Il Condannato ha richiesto l'estinzione per prescrizione di una multa di ottomila euro inflitta con sentenza definitiva. Il Tribunale di Milano ha rigettato la richiesta, ritenendo che la notifica della cartella esattoriale avesse interrotto il decorso del tempo. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, per impedire la prescrizione della pena pecuniaria, rileva unicamente l'inizio dell'esecuzione, che in questo caso è coinciso con la notifica della cartella esattoriale avvenuta prima della scadenza dei termini. Di conseguenza, la sanzione resta valida e il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende.
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Insubordinazione con ingiuria: condannato l’ufficiale ribelle
Un ufficiale militare è stato condannato per i reati di disobbedienza continuata e insubordinazione con ingiuria. L'imputato aveva avuto un contatto fisico volontario con un superiore durante una discussione e aveva ripetutamente disertato la cerimonia dell'alza bandiera, ignorando gli ordini scritti e verbali ricevuti. La difesa ha sostenuto l'accidentalità del contatto e la mancata conoscenza degli ordini. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del militare, confermando la condanna. I giudici hanno ritenuto logica e coerente la ricostruzione dei fatti operata nei gradi precedenti, basata su testimonianze attendibili e sull'adeguatezza delle comunicazioni interne. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Condono edilizio: il frazionamento fittizio non salva la casa
L'Acquirente di un immobile abusivo ha chiesto la revoca dell'ordine di demolizione emesso nel 1998. I precedenti proprietari avevano frazionato l'edificio presentando due domande separate di condono edilizio per aggirare il limite legale di 750 metri cubi. L'Acquirente ha proposto di demolire una parte del manufatto per rientrare nei limiti di legge, invocando la buona fede e il diritto all'abitazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che il limite volumetrico per il condono edilizio si calcola sull'intero edificio unitario e non sulle singole parti. Inoltre, la demolizione tardiva non sana l'abuso originario. L'ordine di demolizione non si prescrive e prevale sul diritto alla casa se l'acquirente conosceva l'abuso al momento dell'acquisto. L'Acquirente perde la causa e deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Ordine di demolizione: il tempo non cancella l’abuso edilizio
Il Tribunale di Reggio Calabria ha respinto la richiesta di revoca dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo presentata dal proprietario. Quest'ultimo ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che l'ordine fosse prescritto o estinto insieme alla pena principale. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'ordine di demolizione non è una pena, ma una sanzione amministrativa con funzione ripristinatoria. Di conseguenza, questa misura non è soggetta a prescrizione e non si estingue con il decorso del tempo, potendo essere eseguita anche a distanza di molti anni dal reato edilizio. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali.
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Ordine di demolizione: le villette ereditate vanno abbattute
Due eredi hanno impugnato l'ordine di demolizione di un immobile abusivo, composto da tre villette, costruito dal padre defunto. Le ricorrenti sostenevano la nullità della notifica originaria, il decorso del tempo e la violazione del diritto all'abitazione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che l'ordine di demolizione non è una sanzione penale ma una misura ripristinatoria. Di conseguenza, esso è caratterizzato dall'imprescrittibilità e non si estingue con il passare degli anni. Inoltre, il diritto al domicilio non è assoluto e deve cedere di fronte alla tutela del territorio, specialmente in presenza di abusi edilizi di rilevante entità. Le ricorrenti perdono la causa e devono sostenere le spese processuali.
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Prescrizione della pena: sanzione estinta ma l’abuso resta
Il Condannato riceveva una condanna per reati edilizi con sospensione condizionale della pena, subordinata alla demolizione dell'opera abusiva entro sessanta giorni. Non avendo demolito l'immobile, il Tribunale revocava il beneficio. Il Condannato ricorreva in Cassazione eccependo la prescrizione della pena. La Suprema Corte accoglie il ricorso, stabilendo che il termine di prescrizione della pena decorre dal giorno successivo alla scadenza del termine per demolire, e non dalla data del provvedimento di revoca. Di conseguenza, la Cassazione annulla l'ordinanza e rinvia al Tribunale per verificare se sia maturata la prescrizione della pena.
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Ordine di demolizione: perché il tempo non salva l’abuso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Proprietario contro il rigetto della richiesta di sospensione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo. I giudici hanno ribadito che l'ordine di demolizione ha natura di sanzione amministrativa ripristinatoria e non si prescrive mai. Inoltre, il diritto al domicilio tutelato dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo non è assoluto e non impedisce l'abbattimento di una costruzione abusiva, specialmente se il Proprietario è rimasto inerte per anni senza cercare soluzioni abitative alternative.
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Demolizione del manufatto abusivo: il tempo non cancella l’abuso
Il caso riguarda il ricorso presentato da un cittadino contro l'ordine di demolizione del manufatto abusivo emesso a seguito di condanne penali risalenti agli anni Novanta. Il ricorrente sosteneva che l'ordine fosse prescritto per il decorso del tempo, che vi fosse una domanda di condono pendente e che la Procura non avesse il potere di procedere autonomamente. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la demolizione del manufatto abusivo ha natura di sanzione amministrativa ripristinatoria e non di pena, di conseguenza non è soggetta a prescrizione. Inoltre, la pendenza del condono non blocca l'esecuzione se mancano i requisiti di sanabilità, e il Pubblico Ministero ha il pieno dovere di dare esecuzione all'ordine di demolizione.
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Abuso edilizio: l’ordine di demolizione non si prescrive mai
I Proprietari di un immobile abusivo hanno impugnato l'ordine di demolizione derivante da una condanna del 1996, sostenendo che fosse prescritto, che il giudice onorario non fosse competente e che il ricorso al TAR per il condono edilizio dovesse sospendere l'esecuzione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. I giudici hanno chiarito che l'ordine di demolizione non si prescrive mai, avendo natura di sanzione amministrativa ripristinatoria e non di pena. Inoltre, la Corte ha confermato la competenza del giudice onorario anche nella fase esecutiva e ha stabilito che la pendenza del ricorso amministrativo non blocca l'abbattimento. I Proprietari sono stati condannati al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Opposizione al giudice dell’esecuzione batte ricorso diretto
Il Tribunale di Torre Annunziata, come giudice dell'esecuzione, dichiarava estinta la pena dell'arresto e dell'ammenda inflitta a un condannato. Il Pubblico Ministero proponeva ricorso diretto in Cassazione, lamentando la mancanza di motivazione e di presupposti legali per l'estinzione. La Suprema Corte ha stabilito che contro i provvedimenti emessi senza formalità dal giudice dell'esecuzione non è ammesso il ricorso diretto in Cassazione. L'impugnazione deve essere qualificata come opposizione al giudice dell'esecuzione. Questo strumento garantisce una rivalutazione piena del caso nel contraddittorio tra le parti. Di conseguenza, la Cassazione ha riqualificato il ricorso e ha trasmesso gli atti al Tribunale competente per lo svolgimento della fase di opposizione.
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Prescrizione della pena: sanzione cancellata se lo Stato ritarda
Il Condannato, condannato per guida in stato di ebbrezza, ottiene la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità. Dopo aver svolto solo una parte dei lavori, interrompe l'attività nel settembre 2015. Solo nel gennaio 2023 il Tribunale dispone il ripristino della pena originaria. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del Condannato, stabilendo che la prescrizione della pena decorre dal giorno dell'interruzione volontaria dei lavori. Essendo trascorsi più di cinque anni dall'interruzione (settembre 2015) al provvedimento di ripristino (gennaio 2023), la sanzione è ormai estinta. Di conseguenza, la Suprema Corte annulla senza rinvio l'ordine di ripristino della pena detentiva e pecuniaria residua.
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Prescrizione della pena: quando la recidiva non raddoppia i tempi
Il Tribunale revocava a un cittadino il lavoro di pubblica utilità, ripristinando la pena dell'arresto. Il giudice riteneva che la pena non fosse estinta, applicando il termine di prescrizione decennale anziché quinquennale a causa della recidiva per reati successivi. Il Condannato ricorreva in Cassazione, sostenendo che la recidiva non fosse stata dichiarata prima della scadenza del termine ordinario. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che la prescrizione della pena si raddoppia solo se la recidiva viene formalmente accertata con sentenza definitiva prima del decorso del termine ordinario di cinque anni. La Cassazione ha quindi annullato l'ordinanza con rinvio per un nuovo calcolo delle date.
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Ordine di demolizione: condono revocato per false dichiarazioni
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso di alcuni proprietari contro un ordine di demolizione immobile abusivo. In passato, avevano ottenuto un condono, poi annullato dal Comune perché basato su false dichiarazioni. I ricorrenti sostenevano di aver maturato un 'legittimo affidamento' sulla regolarità dell'immobile e che la demolizione fosse una sanzione sproporzionata. La Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Ha stabilito che il condono ottenuto con false dichiarazioni non crea alcun affidamento tutelabile. Inoltre, ha ribadito che l'ordine di demolizione non è una pena che si estingue nel tempo, ma una sanzione amministrativa finalizzata a ripristinare la legalità violata. La demolizione è stata quindi confermata.
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Estinzione della pena: la remissione in termini azzera il tempo
La Corte di Cassazione affronta un caso complesso di estinzione della pena per decorso del tempo. Un uomo, condannato con sentenza divenuta definitiva, ottiene la possibilità di presentare un nuovo appello. La sua condanna diventa così definitiva una seconda volta, molti anni dopo. Il Tribunale dichiara la pena estinta, calcolando il tempo dalla prima data. La Cassazione ribalta questa decisione, accogliendo il ricorso del Pubblico Ministero. I giudici stabiliscono un principio chiaro: la concessione di un nuovo appello annulla la precedente definitività della sentenza. Di conseguenza, il termine per l'estinzione della pena per decorso del tempo inizia a decorrere solo dalla data della seconda e ultima condanna irrevocabile. La pena, quindi, non è estinta e deve essere eseguita.
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