Una società di ristorazione ha contestato una maxi-bolletta e il relativo accordo transattivo, chiedendo al giudice di bloccare con un provvedimento d'urgenza la sospensione della fornitura di energia. Il Tribunale di Roma ha respinto la richiesta, non ritenendo provata né la fondatezza del diritto (fumus boni iuris), poiché un debito per l'energia consumata comunque esisteva, né il rischio di un danno irreparabile (periculum in mora), dato che il pregiudizio lamentato era di natura economica e quindi risarcibile. La decisione evidenzia come, in assenza di prove concrete sul rischio di fallimento, la potenziale sospensione fornitura energia da parte del fornitore sia considerata una legittima forma di autotutela.
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