Un'azienda fornitrice otteneva un decreto ingiuntivo per una fornitura non pagata. La società acquirente proponeva opposizione, eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale e contestando il debito. Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, confermando l'ingiunzione di pagamento. La decisione si fonda sulla piena prova del credito fornita dal creditore, basata su documenti di trasporto (DDT) sottoscritti, corrispondenza email tra i legali che attestava un accordo transattivo parzialmente eseguito, e un acconto versato dall'acquirente. Il Giudice ha ritenuto le contestazioni dell'opponente generiche e quindi inefficaci.
Continua »