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Art. 168 Codice Penale — Sezione Settima Penale

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220 provvedimenti

Altri anni per Art. 168 Codice Penale

Revoca della sospensione condizionale e notifica al convivente
La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano disposto la revoca della sospensione condizionale nei confronti di un condannato. L'uomo aveva commesso un nuovo delitto punibile con pena detentiva entro cinque anni dal precedente giudicato e la pena complessiva superava i limiti di legge. Il condannato ha presentato ricorso eccependo la nullità della notifica dell'atto, eseguita presso l'abitazione familiare mentre si trovava agli arresti domiciliari in comunità. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, evidenziando che l'interessato non aveva comunicato il proprio stato detentivo sopravvenuto negli atti esecutivi, rendendo pienamente valida la notifica ai familiari.
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Revoca della sospensione condizionale d’ufficio senza appello
Un imputato riceveva la condanna per reati di ricettazione e commercio di merce contraffatta. Il Tribunale concedeva inizialmente i benefici di legge. In secondo grado, la Corte di Appello disponeva d'ufficio la revoca della sospensione condizionale della pena e della non menzione sul certificato del casellario, rilevando precedenti penali ostativi. L'imputato proponeva ricorso per cassazione, sostenendo l'illegittimità della revoca in assenza di un'impugnazione specifica da parte della pubblica accusa. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, stabilendo che la cancellazione dei benefici concessi per errore opera automaticamente e può essere dichiarata d'ufficio dal giudice.
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Revoca della sospensione condizionale per superamento limiti
L'Imputato ha concordato una pena di un anno di reclusione per appropriazione indebita, relativa a fatti del giugno 2019. In precedenza, l'individuo aveva riportato una condanna a un anno e undici mesi di reclusione, divenuta definitiva a novembre 2020 con concessione del beneficio sospensivo. Il giudice di primo grado ha disposto la revoca della sospensione condizionale perché la somma delle due pene supera il limite massimo di due anni. L'Imputato ha presentato ricorso in Cassazione contestando il calcolo temporale dei reati. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: per valutare l'anteriorità del reato si considera la data del passaggio in giudicato della prima sentenza e non il momento del fatto commesso.
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Revoca della sospensione condizionale: addio al beneficio
La Corte di Cassazione ha confermato la revoca della sospensione condizionale concessa a un condannato. L'interessato aveva ottenuto il beneficio con una prima sentenza definitiva. Successivamente è intervenuta una seconda condanna definitiva per un reato commesso in precedenza. Il cumulo delle pene ha superato i limiti legali stabiliti per godere della sospensione. La Suprema Corte ha chiarito che in questi casi la cancellazione del beneficio opera automaticamente, senza margine di discrezionalità. Non rileva la conoscenza preventiva della precedente violazione da parte del giudice ordinario, poiché la nuova condanna è divenuta definitiva dopo la prima e durante il termine di prova. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con addebito delle spese.
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Revoca della sospensione condizionale: quando un nuovo reato costa caro
Un cittadino subisce una prima condanna a due anni di reclusione con beneficio della sospensione della pena. Nei cinque anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza, compie un secondo reato di resistenza e lesioni. Il giudice dell'esecuzione dispone quindi la revoca della sospensione condizionale della pena, ritenendo obbligatorio l'annullamento del beneficio. Il condannato propone ricorso in Cassazione sostenendo che il giudice avrebbe potuto concedere una seconda sospensione. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Il quinquennio di prova decorre infatti dalla definitività della prima condanna e il nuovo reato è avvenuto entro tale limite. Inoltre, avendo la prima condanna raggiunto il tetto massimo di due anni, la legge vietava una seconda concessione. Il ricorrente deve scontare la pena e versare tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Revoca sospensione condizionale della pena: il peso del cumulo
Il Tribunale ha disposto la revoca sospensione condizionale della pena concessa a Il Condannato per tentato furto. Successivamente alla condanna, sono divenute irrevocabili altre due sentenze per reati commessi in precedenza, quali favoreggiamento della prostituzione e ricettazione. Sommando le diverse sanzioni, la pena complessiva ha superato il limite legale previsto per mantenere la sospensione. Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo che i suoi precedenti fossero già noti dal casellario giudiziale e che il beneficio fosse irrevocabile. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La legge prevede infatti la revoca automatica e obbligatoria quando il cumulo delle pene supera i limiti previsti dal codice penale. Il Ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Nuovo reato e revoca della sospensione condizionale della pena
Il Ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il giudice ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena. Il beneficio era stato concesso in una precedente condanna del 2012. Successivamente, l'uomo ha subito una nuova condanna nel 2018 per un reato commesso nei cinque anni dal passaggio in giudicato della prima sentenza. Il Ricorrente sosteneva che i reati fossero risalenti nel tempo. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che il termine di cinque anni decorre dalla data in cui la prima sentenza diventa definitiva. Il compimento di un nuovo reato in questo arco temporale determina la revoca della sospensione condizionale della pena in modo automatico. Il Ricorrente deve pagare le spese e tremila euro alla cassa delle ammende.
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Revoca della sospensione condizionale: nuovo reato e sanzione
Il Giudice per le indagini preliminari disattendeva il beneficio già accordato a Il Condannato, disponendo la revoca della sospensione condizionale della pena. La decisione nasceva dal fatto che il beneficio era stato concesso in violazione dei limiti di legge e che, durante il quinquennio successivo, Il Condannato aveva commesso ulteriori reati accertati con sentenze definitive. Il Condannato proponeva ricorso per cassazione lamentando vizi di motivazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che la nuova condanna irrevocabile determina per legge la caducazione del beneficio. Inoltre, la difesa chiedeva riesami di merito non consentiti. Di conseguenza, la Suprema Corte ha confermato la decisione, condannando Il Condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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Ricorso per cassazione tardivo: quando il ritardo costa caro
L'Imputato era stato condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il suo difensore ha proposto ricorso in Cassazione contestando la recidiva e l'applicazione della legge penale. Tuttavia, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché depositato oltre i termini stabiliti dalla legge. La sentenza d'appello era stata depositata il 3 marzo 2021, facendo decorrere il termine di quarantacinque giorni per l'impugnazione, scaduto il 19 aprile 2021. L'Imputato ha invece presentato il ricorso in via telematica solo il 31 maggio 2021. Trattandosi di un ricorso per cassazione tardivo, i giudici non hanno potuto esaminare i motivi di merito e hanno condannato l'Imputato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Sospensione condizionale della pena: la revoca dopo il cumulo
Il Condannato ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale, come giudice dell'esecuzione, ha disposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena. Il provvedimento di revoca è scaturito dal fatto che l'interessato ha riportato una nuova condanna per un reato commesso in precedenza rispetto al passaggio in giudicato della prima sentenza. Il cumulo delle pene derivante dalle due condanne ha superato i limiti massimi previsti dalla legge per poter usufruire del beneficio. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Condannato, confermando la legittimità della revoca e condannandolo al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
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Sospensione condizionale della pena: la revoca è automatica
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino condannato per furto pluriaggravato, confermando la revoca della sospensione condizionale della pena. Il ricorrente contestava la revoca del beneficio operata dal giudice d'appello. La Suprema Corte ha chiarito che la revoca della sospensione condizionale della pena, se concessa in presenza di cause ostative, opera automaticamente per legge (ope legis) e ha natura dichiarativa. Di conseguenza, qualsiasi giudice, compreso quello d'appello o dell'esecuzione, può rilevarla d'ufficio in ogni momento, anche in assenza di una specifica impugnazione da parte del Pubblico Ministero.
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Revoca della sospensione condizionale: quando il ritardo è fatale
Il Condannato ha proposto ricorso contro la decisione del Tribunale che disponeva la revoca della sospensione condizionale della pena a seguito di una nuova condanna. Il ricorrente sosteneva che l'estinzione del secondo reato, derivante da un patteggiamento, dovesse impedire tale revoca. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, per evitare la revoca del beneficio, la formale dichiarazione di estinzione del reato deve intervenire prima della pronuncia di revoca stessa. Di conseguenza, la Suprema Corte ha confermato la revoca della sospensione condizionale e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Sospensione condizionale della pena: la revoca è inevitabile
Il Tribunale di Napoli revocava la sospensione condizionale della pena precedentemente concessa a un cittadino, a causa della commissione di un nuovo reato. Il Condannato proponeva ricorso in Cassazione, sostenendo che il nuovo delitto fosse stato commesso oltre il termine di cinque anni dalla scadenza per impugnare la prima sentenza e che non fosse della stessa indole. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il termine quinquennale decorre dal giorno in cui la sentenza di condanna diventa irrevocabile (coincidente, in caso di ricorso, con la pronuncia di inammissibilità) e che, per la revoca del beneficio, è sufficiente la commissione di un qualsiasi nuovo delitto entro i cinque anni, senza che sia necessaria la medesima indole del reato precedente.
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Sospensione condizionale della pena: quando la revoca è automatica
Il Tribunale di Avellino revocava la sospensione condizionale della pena concessa a un cittadino nel 2015, a causa di una nuova condanna per delitto subita nel 2018. Il Condannato proponeva ricorso per Cassazione, sostenendo che i reati non fossero della stessa indole e che il beneficio non gli fosse stato concesso nel secondo processo per un errore del giudice. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che, in caso di condanna per un nuovo delitto, la revoca opera automaticamente senza necessità di verificare l'identità tipologica dei reati, requisito previsto solo per le contravvenzioni. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Sospensione condizionale della pena: la revoca è automatica
Il Giudice dell'esecuzione ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena a un soggetto che ha commesso un nuovo reato nei cinque anni successivi alla prima condanna definitiva. Il condannato ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che la revoca spettasse solo al giudice del nuovo processo (giudice della cognizione) e non a quello dell'esecuzione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che, in caso di revoca obbligatoria, il giudice dell'esecuzione deve sempre disporre la revoca del beneficio, anche se il giudice del nuovo processo non vi ha provveduto pur potendolo fare. Il ricorrente perde la causa e viene condannato a pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Sospensione condizionale della pena: persa per soli 403 euro
La Corte di Cassazione ha confermato la revoca della sospensione condizionale della pena per una donna che non ha pagato il risarcimento di 403 euro alla parte civile entro i due mesi stabiliti. Il giudice dell'esecuzione aveva revocato il beneficio poiché la condannata non aveva dimostrato, né allegato, alcuna difficoltà economica che le impedisse di pagare. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della difesa, giudicandolo generico e volto a ridiscutere il merito della vicenda. Di conseguenza, la ricorrente perde definitivamente il beneficio della sospensione condizionale della pena e viene condannata al pagamento delle spese processuali, oltre a una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Sospensione condizionale della pena: revoca certa col nuovo reato
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un cittadino contro la revoca della sospensione condizionale della pena. Il provvedimento di revoca era stato disposto poiché l'uomo, nei cinque anni successivi alla prima condanna, aveva commesso un nuovo reato che ha comportato una pena detentiva non sospesa. Il ricorrente sosteneva erroneamente che la revoca fosse legata a un precedente ostativo già esistente al momento della concessione del beneficio. I giudici hanno chiarito che la revoca è scattata automaticamente per la commissione del nuovo delitto nel quinquennio, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Sopravvenuta carenza di interesse: niente spese in Cassazione
Il Tribunale di Avellino revocava la sospensione condizionale della pena a un condannato. Quest'ultimo proponeva ricorso in Cassazione. Successivamente, interveniva un ordine di esecuzione sospeso e il condannato richiedeva una misura alternativa al Tribunale di sorveglianza, rinunciando formalmente al ricorso. La Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. I giudici hanno stabilito che, quando il venir meno dell'interesse alla decisione avviene dopo la presentazione del ricorso per cause non imputabili al ricorrente, non si applica la condanna alle spese del procedimento né la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Il Condannato evita così ulteriori esborsi economici.
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Sospensione condizionale della pena: nuovo reato e revoca
Il Condannato ha impugnato l'ordinanza del Tribunale che revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena. Egli sosteneva che, poiché la sospensione era subordinata al risarcimento del danno, non potesse operare la revoca automatica per aver commesso un nuovo reato nei cinque anni successivi. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'art. 168 del codice penale prevede la revoca automatica sia in caso di commissione di un nuovo reato con pena detentiva, sia per il mancato adempimento degli obblighi risarcitori. La subordinazione del beneficio al risarcimento tutela le vittime e non esclude la revoca se il condannato delinque nuovamente. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Sospensione condizionale della pena: il limite dei due benefici
L'Imputato, condannato per falsità ideologica, ha impugnato la sentenza d'appello che gli aveva revocato la sospensione condizionale della pena. Il beneficio era stato concesso in primo grado per la terza volta, violando i limiti di legge. L'Imputato sosteneva che la revoca d'ufficio violasse il divieto di peggioramento della pena in appello. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la revoca della sospensione condizionale della pena, quando concessa oltre i limiti di legge, è un atto automatico dovuto. Di conseguenza, non viola il divieto di peggioramento della situazione dell'imputato, anche in assenza di un ricorso del Pubblico Ministero. L'Imputato perde la causa e viene condannato a pagare le spese e una sanzione pecuniaria.
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