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Art. 168 Codice Penale — Sezione Settima Penale

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220 provvedimenti

Altri anni per Art. 168 Codice Penale

Revoca Sospensione Condizionale Pena: Nuovo Reato Rende il Beneficio Nullo
Un Condannato aveva ottenuto la sospensione condizionale della pena per un reato di stalking. Successivamente, ha commesso nuovi reati della stessa specie entro il periodo di prova. Il Giudice per le Indagini Preliminari ha quindi revocato la sospensione condizionale della pena. Il Condannato ha impugnato questa decisione, sostenendo errori nell'applicazione dell'articolo 168 del Codice Penale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che la commissione di un nuovo reato della stessa specie entro cinque anni dalla condanna precedente comporta la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena, rendendo irrilevanti le contestazioni del Condannato.
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Revoca della sospensione condizionale della pena: il calcolo
Il Tribunale di Ravenna ha ordinato la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a un cittadino a seguito del mancato rispetto dei presupposti di legge. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, contestando la violazione di legge e il calcolo dei termini applicati dal giudice dell'esecuzione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'impugnazione, ribadendo un principio giuridico consolidato. Per disporre la revoca della sospensione condizionale della pena, il termine quinquennale o biennale stabilito dal codice penale inizia a decorre precisamente dal giorno in cui la sentenza di condanna è diventata irrevocabile. Poiché la tesi difensiva smentiva la giurisprudenza prevalente ed era irrilevante per la vicenda, i giudici hanno confermato la decisione e condannato il ricorrente alle spese e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Revoca sospensione condizionale della pena: patteggiamento vale condanna?
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso di un individuo che contestava la `revoca sospensione condizionale della pena`. Questa revoca era stata disposta a seguito di una nuova condanna ottenuta tramite `applicazione della pena su richiesta delle parti` (patteggiamento). L'individuo sosteneva che la riforma del 2017 avesse modificato l'equivalenza del patteggiamento a una condanna vera e propria ai fini della revoca. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che il patteggiamento è equiparato a una sentenza di condanna per la `revoca sospensione condizionale della pena`, anche dopo la riforma, e che i motivi di ricorso contro tali sentenze sono limitati.
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Revoca della sospensione condizionale della pena per nuovo reato
Il caso riguarda un cittadino al quale il giudice ha ordinato la revoca della sospensione condizionale della pena. L'interessato aveva ottenuto il beneficio per una precedente condanna. Tuttavia, nei cinque anni successivi dal passaggio in giudicato della sentenza, il soggetto ha commesso un nuovo delitto. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento sostenendo che il nuovo reato non fosse della stessa indole di quello precedente. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno chiarito che, quando si commette un nuovo delitto entro il termine di cinque anni, la revoca della sospensione condizionale della pena scatta automaticamente per legge. La valutazione sulla medesima indole del reato rileva unicamente per le contravvenzioni e non per i delitti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Revoca della sospensione condizionale della pena e sentenza
Un cittadino ha impugnato in Cassazione l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione che ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con precedenti condanne. Il ricorrente sosteneva che occorreva valutare le date di commissione dei reati giudicati per escludere la revoca del beneficio. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Suprema Corte ha affermato che, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, l'anteriorità del reato giudicato successivamente deve essere determinata con esclusivo riferimento alla data in cui la sentenza che concede il beneficio diventa irrevocabile, e non alla data di commissione del fatto criminoso. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Revoca della sospensione condizionale della pena: no ai ricorsi
Un automobilista veniva condannato per guida in stato di ebbrezza con concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Successivamente, il giudice dell'esecuzione disponeva la revoca della sospensione condizionale della pena. Tale misura scaturiva dalla presenza di una causa ostativa preesistente ma sconosciuta al giudice di primo grado. Il condannato impugnava il provvedimento in Cassazione sostenendo la violazione del giudicato. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la revoca del beneficio in fase esecutiva è pienamente legittima se il beneficio è stato concesso in presenza di un divieto di legge ignorato dal primo giudice, anche se il giudice d'appello non si era espresso sul punto. L'automobilista perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Revoca della sospensione condizionale per nuovi reati
Un cittadino chiedeva l'estinzione di precedenti reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, sostenendo che le successive condanne per truffa riguardassero illeciti di diversa natura. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione dei giudici di merito. La Corte ha chiarito che la Revoca della sospensione condizionale scatta automaticamente se il condannato commette un nuovo delitto nel quinquennio. La condizione della diversa indole vale esclusivamente nel caso in cui il nuovo reato sia una contravvenzione. Pertanto, la commissione di un delitto come la truffa impedisce l'estinzione della pena precedente e comporta la revoca automatica del beneficio concesso.
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Revoca della sospensione condizionale: scatta il carcere
Il Giudice dell'esecuzione ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa a Il Condannato. La decisione deriva da una nuova condanna definitiva a oltre tre anni di reclusione per reati commessi nei cinque anni successivi alla concessione del beneficio. Il Condannato ha ricorso in Cassazione sostenendo che la seconda sentenza non menzionasse la perdita della sospensione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la revoca della sospensione condizionale avviene automaticamente per legge quando il soggetto commette un nuovo reato nel periodo di osservazione. Di conseguenza, Il Condannato perde il beneficio e deve pagare le spese processuali insieme a una sanzione pecuniaria.
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Revoca sospensione condizionale della pena: l’errore si paga
Un cittadino ha impugnato il provvedimento con cui la Corte d'Appello, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha ordinato la revoca sospensione condizionale della pena. Il beneficio era stato accordato in un precedente giudizio nonostante la presenza di gravi condanne penali ostative. Il ricorrente sosteneva che il giudice dell'esecuzione non potesse cancellare la sospensione, poiché i suoi precedenti storici erano già noti durante il processo di appello. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici di legittimità hanno chiarito che il giudice dell'esecuzione può legittimamente revocare il beneficio concesso in violazione di legge se il giudice d'appello non era stato espressamente investito della questione. Il condannato deve quindi scontare la sanzione originaria e versare tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Revoca della sospensione condizionale per cumulo di pene pregresse
La Corte di Cassazione ha confermato l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a un condannato. Il provvedimento è scattato perché l'interessato ha riportato una successiva condanna per un fatto commesso precedentemente, comportando un cumulo complessivo superiore al limite legale di due anni di reclusione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, smentendo la tesi difensiva secondo cui la revoca presupponesse la commissione di un nuovo reato nel quinquennio e ritenendo generica la richiesta di continuazione dei reati. Il condannato deve quindi scontare la pena ed è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reato estinto ma revoca della sospensione condizionale confermata
Il Tribunale ha disposto la revoca della sospensione condizionale concessa a un condannato perché quest'ultimo ha commesso un nuovo reato durante il periodo di prova quinquennale. L'interessato ha presentato ricorso per Cassazione sostenendo che il secondo reato era stato successivamente dichiarato estinto a seguito di patteggiamento, escludendo così ogni conseguenza sfavorevole. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno chiarito che la commissione materiale del nuovo delitto fa scattare automaticamente la decadenza dal beneficio concesso in precedenza. La successiva estinzione formale del secondo reato non cancella l'inadempimento originario, rendendo obbligatoria e definitiva la perdita della sospensione.
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Sospensione condizionale della pena: stop senza prova del debito
Un condannato ha ottenuto il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato al pagamento di un risarcimento provvisorio alla persona offesa. Il soggetto non ha versato alcuna somma e non ha mostrato alcuna disponibilità all'adempimento. Di conseguenza, il Giudice dell'esecuzione ha revocato il beneficio. L'interessato ha proposto ricorso per Cassazione contestando il provvedimento e la procedura interna di spoglio del ricorso. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il condannato deve dimostrare l'assoluta impossibilità oggettiva di pagare per evitare la revoca. La totale inerzia e l'assenza di spiegazioni concrete giustificano la perdita del beneficio e comportano la condanna al pagamento delle spese legali e di una sanzione.
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Revoca della sospensione condizionale: conta la data del reato
Un cittadino ottiene la sospensione condizionale della pena con sentenza definitiva. Durante i cinque anni del periodo di prova, il soggetto commette un nuovo reato in materia di sostanze stupefacenti. La seconda condanna diventa definitiva solo dopo la scadenza del quinquennio tramite patteggiamento. Il Giudice dell'esecuzione dispone quindi la revoca della sospensione condizionale. L'imputato presenta ricorso in Cassazione sostenendo che il termine di cinque anni era già trascorso prima della condanna irrevocabile. La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso. I giudici confermano che conta la data di commissione del fatto illecito e non il momento della sentenza definitiva.
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Sospensione condizionale della pena tra revoca e nuovi limiti
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la decisione d'appello che aveva disposto la revoca della sospensione condizionale della pena. Per il primo imputato, la revoca è stata confermata poiché esistevano precedenti penali ostativi non risultanti dal certificato del casellario acquisito al dibattimento. Per il secondo imputato, il beneficio è stato revocato poiché la nuova condanna, sommata a una precedente, superava i limiti di pena previsti dalla legge entro il quinquennio. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, confermando la legittimità della revoca operata d'ufficio e condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
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Patteggiamento e revoca della sospensione condizionale
Un condannato ha ottenuto il beneficio della sospensione della pena. Durante il periodo di prova di cinque anni, la persona ha commesso un nuovo delitto e ha scelto la strada del patteggiamento per definire il procedimento. Il giudice dell'esecuzione ha disposto la revoca della sospensione condizionale per violazione delle condizioni di legge. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, contestando la perdita del beneficio originario a seguito del rito concordato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno confermato che la sentenza di patteggiamento equivale a una condanna penale a tutti gli effetti. Di conseguenza, il nuovo reato fa scattare in modo automatico e retroattivo la revoca del beneficio concesso in precedenza, imponendo al ricorrente anche il pagamento delle spese processuali.
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Revoca della sospensione condizionale: confermata la sanzione
Un cittadino condannato ha presentato ricorso in Cassazione contro il provvedimento del giudice che disponeva la revoca della sospensione condizionale della pena. Il giudice dell'esecuzione aveva revocato il beneficio perché l'imputato aveva commesso un nuovo delitto punito con pena detentiva durante il periodo di prova. Nel proprio atto difensivo, il condannato ha invece contestato i criteri relativi al cumulo di pene per reati commessi prima della sentenza, ignorando la reale motivazione dell'ordinanza. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dichiarandolo inammissibile a causa della totale estraneità dei motivi rispetto al provvedimento contestato, condannando il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Nuovo reato e revoca della sospensione condizionale
La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di una persona condannata che ha subito la revoca della sospensione condizionale della pena. Il Tribunale aveva ordinato la revoca perché il soggetto aveva commesso un nuovo delitto punito con pena detentiva durante il periodo di sospensione. Il condannato ha presentato ricorso sostenendo che non sussistessero i presupposti relativi al cumulo di pene per reati commessi in precedenza. I giudici supremi hanno rilevato che la contestazione si basava su una norma errata e diversa rispetto al vero motivo del provvedimento. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso del tutto inammissibile. Il ricorrente ha subito la condanna definitiva al pagamento delle spese di giudizio e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Revoca della sospensione condizionale per risarcimento non pagato
Un condannato ha subito la revoca della sospensione condizionale della pena per non aver risarcito il danno alla vittima entro il termine prestabilito. L'interessato ha presentato ricorso per Cassazione, sostenendo di non aver potuto partecipare all'udienza davanti al giudice dell'esecuzione a causa di un impedimento. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: l'uomo non aveva mai sollevato tale impedimento davanti al giudice di merito durante la fase opportuna. La mancata contestazione tempestiva rende la doglianza del tutto infondata in sede di legittimità. Di conseguenza, la Corte ha confermato la revoca del beneficio e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e di una sanzione pecuniaria di tremila euro.
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Violazione dei sigilli: esclusa la particolare tenuità
Un'imputata, nominata custode giudiziaria, ha commesso il reato di violazione dei sigilli per proseguire la costruzione abusiva di un immobile e renderlo abitabile. I giudici di merito hanno condannato la donna, escludendo la particolare tenuità del fatto e revocando la sospensione condizionale della pena a causa di precedenti condanne per abusi edilizi. L'imputata ha proposto ricorso per cassazione invocando la causa di non punibilità, il vizio di motivazione sul beneficio della sospensione e la prescrizione del reato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: la gravità della condotta esclude la tenuità, i precedenti ostacolano nuovi benefici e l'inammissibilità impedisce di dichiarare la prescrizione maturata tardivamente. La ricorrente perde il giudizio ed è condannata al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Revoca della sospensione condizionale: nuovo reato nei 5 anni
Il Tribunale ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena precedentemente accordata a una condannata. Il giudice ha accertato che la persona aveva commesso un nuovo reato nel maggio 2014, ricadente pienamente nel quinquennio decorrente dal passaggio in giudicato della prima sentenza, avvenuto nel giugno 2009. La condannata ha impugnato il provvedimento sostenendo l'insussistenza dei presupposti di legge. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dichiarandolo inammissibile. I giudici di legittimità hanno confermato la piena legittimità della revoca, accertando che le condotte delittuose successive sono state consumate entro i cinque anni di osservazione previsti dalla legge penale. La ricorrente subisce quindi la revoca del beneficio e deve pagare tremila euro alla cassa delle ammende.
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