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Art. 168 Codice Penale — Sezione Settima Penale

220 provvedimenti

Altri anni per Art. 168 Codice Penale

Revoca pena sospesa: la Cassazione conferma l’automatismo per nuovi reati
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di due imputati. Uno di loro contestava la mancata applicazione della pena sospesa e la revoca di un beneficio già concesso. La Corte ha confermato che la revoca pena sospesa è avvenuta "ope legis" (automaticamente per legge) a seguito della commissione di nuovi reati durante il periodo di sospensione. L'altro imputato aveva presentato motivi generici e infondati riguardo alla pena per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Entrambi sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende.
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Sospensione condizionale della pena: onere della prova e ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha affrontato un caso di Sospensione condizionale della pena. Un condannato ha presentato ricorso contro un'ordinanza che non aveva accertato la sua capacità di pagare il risarcimento, condizione per il beneficio. La Suprema Corte ha ribadito che l'accertamento di tale possibilità spetta al giudice dell'esecuzione. Tuttavia, il condannato non ha fornito prove della sua impossibilità economica né si è presentato. Per questi motivi, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, confermando l'onere del condannato di dimostrare la propria situazione.
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Revoca Sospensione Condizionale: Quando il Tempo Non Salva il Condannato
Un Condannato ha presentato ricorso contro la revoca della sua sospensione condizionale della pena. Egli sosteneva che la revoca fosse illegittima perché la sentenza che accertava il nuovo reato era diventata definitiva oltre i cinque anni dalla sospensione iniziale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha chiarito che per la revoca sospensione condizionale della pena conta la data di commissione del nuovo reato entro il quinquennio, non la data in cui la sentenza di condanna per tale reato diventa definitiva. Il Condannato deve pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende.
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Nuovo reato e revoca della sospensione condizionale
Un condannato ottiene il beneficio della pena sospesa per un primo reato. Nel quinquennio successivo alla condanna definitiva, il soggetto commette un nuovo delitto. Il Giudice dell'esecuzione dispone quindi la revoca della sospensione condizionale della pena. L'interessato presenta ricorso per Cassazione, sostenendo che tale revoca spettasse solo al giudice del processo di cognizione. La Suprema Corte dichiara inammissibile l'impugnazione. La legge impone infatti la revoca automatica e obbligatoria del beneficio quando il soggetto commette un altro reato nel periodo di osservazione. Il Giudice dell'esecuzione ha il dovere assoluto di revocare la misura, indipendentemente dalle valutazioni o dalle conoscenze del giudice precedente. Il ricorrente subisce la conferma del provvedimento e la condanna alle spese legali oltre al pagamento di una sanzione.
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Revoca Sospensione Pena: Quando una Nuova Condanna Annulla il Beneficio
Un imputato, già condannato per reati di droga, ha ricevuto una nuova condanna per furto aggravato. Il giudice ha revocato la sospensione condizionale della pena, un beneficio che gli era stato concesso. L'imputato ha presentato ricorso, sostenendo che la revoca fosse illegittima. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che la revoca della sospensione condizionale pena era corretta. Questo perché la somma delle pene superava i limiti di legge. La decisione dei giudici precedenti era ben motivata e conforme alla legge.
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Patteggiamento e Revoca sospensione condizionale: la Cassazione conferma
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso di un cittadino che contestava la revoca della sospensione condizionale della pena, ottenuta dopo un patteggiamento. Il ricorrente lamentava anche la mancata applicazione di una norma che avrebbe potuto portare al proscioglimento. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che il patteggiamento equivale a una condanna, giustificando la revoca della sospensione condizionale. Inoltre, ha chiarito che le contestazioni sulla motivazione del patteggiamento non sono più ammissibili in sede di legittimità, a seguito di recenti modifiche legislative. Il cittadino ha quindi perso il ricorso e dovrà pagare le spese processuali.
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Spaccio e fatto di lieve entità: la Cassazione nega lo sconto
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un uomo condannato per detenzione di stupefacenti. L'imputato chiedeva il riconoscimento della fattispecie di spaccio e fatto di lieve entità, l'eliminazione della recidiva e la conservazione della sospensione della pena. I giudici hanno confermato la gravità dei fatti. L'uomo deteneva oltre 88 grammi di cocaina ad alta purezza, due bilancini, cellulari, un quaderno di contabilità e tremila euro in contanti. Tali elementi dimostrano un'attività organizzata e professionale. Inoltre, la commissione di un nuovo delitto determina la revoca automatica dei benefici precedenti. L'imputato perde la causa e deve pagare le spese processuali insieme a una sanzione pecuniaria di tremila euro.
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Revoca della sospensione condizionale per un delitto diverso
Il Tribunale concede la sospensione condizionale della pena a un imputato condannato per un reato edilizio. Successivamente, la Corte d'Appello dispone la revoca della sospensione condizionale per una condanna successiva riguardante il reato di associazione mafiosa. Il condannato contesta il provvedimento, sostenendo la diversa natura dei due illeciti e il decorso del tempo. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici stabiliscono che la commissione di un qualsiasi delitto nel periodo di prova fa scattare automaticamente la revoca, a prescindere dall'indole del reato. Inoltre, poiché la condotta mafiosa si è protratta nel biennio successivo alla prima condanna irrevocabile, la revoca opera di diritto.
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Revoca Pena Sospesa: Beneficio Esaurito, Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un individuo contro la revoca della pena sospesa. I giudici di merito avevano revocato il beneficio perché l'imputato ne aveva già usufruito per ben tre volte. La decisione della Corte d'Appello è stata ritenuta corretta, in quanto la legge prevede la revoca automatica della pena sospesa in caso di reiterato utilizzo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Sospensione condizionale della pena: stop al terzo beneficio
Il Tribunale revocava a una cittadina la sospensione condizionale della pena concessa con una precedente sentenza. La legge italiana vieta infatti categoricamente di accordare il beneficio per più di due volte. Il giudice respingeva inoltre la richiesta di applicare la disciplina del reato continuato, rilevando che i singoli fatti contestati erano storicamente distinti e accertati in date diverse. La condannata proponeva ricorso per cassazione lamentando vizi di motivazione e una violazione di legge. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso a causa della totale genericità delle doglianze difensive. I giudici hanno confermato la piena legittimità della revoca e hanno condannato la ricorrente alle spese processuali e a una sanzione di tremila euro.
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Revoca sospensione condizionale: non pagare costa caro
Il Tribunale ha disposto la revoca sospensione condizionale per il mancato versamento di una provvisionale di mille euro alla parte lesa. Il Condannato ha impugnato la decisione, invocando l'impossibilità economica di far fronte alla spesa. I magistrati hanno però rilevato l'assenza di impedimenti oggettivi alla ricerca di un lavoro e la contemporanea percezione del reddito di cittadinanza da parte del suo nucleo familiare. Inoltre, l'interessato non ha effettuato alcun tentativo di pagamento, neppure parziale. La Corte di Cassazione ha confermato l'ordinanza e ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese legali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Revoca Sospensione Condizionale Pena: Cassazione, limiti al Giudice
Un condannato ha presentato ricorso per ottenere la revoca parziale della revoca della sospensione condizionale della pena, originariamente concessa per reati commessi in tempi diversi. Il Giudice per le Indagini Preliminari di Torino ha dichiarato la richiesta inammissibile. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione. Ha stabilito che la questione della legittimità della revoca della sospensione condizionale pena doveva essere sollevata in fase di impugnazione della sentenza che l'aveva disposta e non poteva essere riesaminata dal giudice dell'esecuzione. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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Revoca Sospensione Condizionale: Giudicato Preclude Nuove Contestazioni
La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di una persona la cui sospensione condizionale della pena era stata revocata. La revoca è avvenuta perché non aveva completato i lavori socialmente utili, condizione essenziale del beneficio. L'interessata ha presentato ricorso, contestando la mancanza di motivazione sulla sua responsabilità penale. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha stabilito che la questione della responsabilità era già coperta da un giudicato (decisione definitiva). Il giudice dell'esecuzione non doveva quindi motivare nuovamente su questo punto. La ricorrente ha perso, dovendo pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende.
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Revoca della sospensione condizionale: appello e divieti
Un imputato ha impugnato la condanna per aver presentato una falsa denuncia di furto, contestando la ricostruzione probatoria e lamentando la revoca della sospensione condizionale disposta in secondo grado. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che la valutazione delle prove spetta esclusivamente ai gradi di merito. Inoltre, la revoca della sospensione condizionale disposta d'ufficio non viola il divieto di peggioramento della pena, poiché costituisce un atto automatico previsto dalla legge quando mancano i presupposti legali.
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Nuovo delitto e revoca della sospensione condizionale
Il Tribunale ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a un imputato a seguito di una nuova condanna penale. Il condannato ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo che il nuovo reato commesso non appartenesse alla stessa specie di quello precedente. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. I giudici hanno chiarito che il requisito dell'identica indole del reato vale solo per le contravvenzioni. La commissione di un nuovo delitto comporta sempre la perdita del beneficio penale con conseguente condanna alle spese e alla Cassa delle ammende.
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Revoca della sospensione condizionale: appello e divieti
Un imputato ha impugnato la sentenza della Corte di Appello contestando la recidiva e lamentando un peggioramento illegittimo della condanna. Il secondo grado aveva infatti disposto la revoca della sospensione condizionale del beneficio della pena, nonostante il ricorso fosse partito unicamente dalla difesa. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha confermato la decisione impugnata. I giudici hanno chiarito che la revoca automatica prevista dalla legge nei casi obbligatori non viola il divieto di peggioramento della pena per il solo imputato. Il ricorrente deve pagare le spese processuali e versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Revoca della sospensione condizionale per la terza condanna
Un cittadino ha ottenuto una condanna a pena sospesa per la terza volta, poiché la seconda condanna non risultava trascritta nel certificato del casellario giudiziale al momento del giudizio. Il Pubblico Ministero ha presentato istanza per disporre la revoca della sospensione condizionale, evidenziando il divieto di legge di concedere il beneficio oltre i limiti massimi previsti. Il Tribunale ha accolto la richiesta della pubblica accusa. L'interessato ha proposto ricorso per Cassazione contestando il provvedimento per vizio di motivazione ed errata applicazione della legge penale. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile a causa della genericità delle censure difensive, confermando la revoca del beneficio e condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e di una sanzione di tremila euro alla cassa delle ammende.
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Revoca della sospensione condizionale: no al quarto beneficio
L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza d'appello che disponeva la revoca della sospensione condizionale della pena. Il ricorrente sosteneva che la decisione del giudice fosse viziata nella motivazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del tutto inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'Imputato aveva già usufruito del beneficio per tre volte, superando ampiamente i limiti previsti dalla legge penale. Le argomentazioni presentate dalla difesa erano generiche e si limitavano a riprodurre censure già analizzate e correttamente respinte nei precedenti gradi. Di conseguenza, la Corte ha confermato la revoca della sospensione condizionale della pena e ha condannato l'Imputato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Sospensione condizionale della pena: sanzione confermata
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato condannato per spaccio di lieve entità in continuazione con un reato precedente. Il condannato contestava la misura della sanzione inflitta e la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, sostenendo un presunto difetto di motivazione dei giudici di merito. La Suprema Corte ha ribadito che la determinazione della sanzione rientra nella piena discrezionalità del giudice territoriale se adeguatamente motivata. I giudici hanno inoltre confermato la revoca obbligatoria del beneficio della sospensione condizionale della pena a causa dei precedenti penali dell'interessato. Il ricorrente deve pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Revoca della sospensione condizionale: notifica valida e ricorso nullo
Il Tribunale ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena nei confronti di un condannato che ha commesso un nuovo reato entro cinque anni dal primo beneficio. Il difensore ha impugnato il provvedimento sostenendo la mancata notifica degli avvisi di udienza. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché gli atti smentiscono la tesi difensiva. I Carabinieri hanno infatti consegnato a mani dell'interessato l'avviso di fissazione dell'udienza. Il condannato perde definitivamente il beneficio e deve pagare le spese processuali oltre a tremila euro alla Cassa delle ammende.
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