Una società committente si opponeva al pagamento del saldo di un subappalto, lamentando vizi e l'abbandono del cantiere. La Corte d'Appello ha respinto le sue richieste, chiarendo i principi sull'onere della prova appalto. È stato stabilito che, una volta che il subappaltatore prova di aver concluso i lavori, spetta al committente, che ha la disponibilità dell'immobile, fornire una prova specifica e tempestiva dei singoli difetti lamentati. Contestazioni generiche e tardive non sono sufficienti per sottrarsi al pagamento.
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