A seguito di un'alluvione, un Comune affida a un'Impresa un appalto di somma urgenza per la rimozione di fango e detriti, pattuendo prezzi da definirsi. Successivamente, un'ordinanza della Protezione Civile istituisce una commissione per liquidare i compensi a tariffe inferiori rispetto a quelle richieste dall'Impresa. La Corte d'Appello nega il maggior compenso ritenendo il contratto a prezzo chiuso. La Cassazione accoglie il ricorso dell'Impresa: se il prezzo non è determinato, si applicano le tariffe d'uso o decide il giudice (Art. 1657 c.c.). Inoltre, la Protezione Civile non è responsabile, poiché il finanziamento pubblico non crea un rapporto contrattuale diretto con l'esecutore dei lavori. La causa viene rinviata per un nuovo calcolo del compenso.
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