Un uomo ha messo in vendita un'auto online e, dopo aver ricevuto la foto di un assegno circolare dall'acquirente, lo ha clonato e incassato senza consegnare il veicolo. Condannato per truffa, l'imputato ha fatto ricorso sostenendo che solo la banca rimborsante avesse il diritto di querela. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che il diritto di querela nella truffa spetta all'acquirente ingannato, anche se successivamente rimborsato dall'istituto di credito. Il rimborso rileva infatti solo per il risarcimento del danno e non cancella la qualità di persona offesa. Inoltre, la Corte ha confermato il diniego della sospensione condizionale della pena a causa dei precedenti penali e dei carichi pendenti dell'imputato.
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