Un Lavoratore aveva richiesto il patteggiamento, subordinando l'efficacia dell'accordo alla concessione della sospensione condizionale della pena, avendone già usufruito. Il giudice di primo grado aveva imposto d'ufficio la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività. La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha stabilito che nel patteggiamento, l'accordo tra le parti deve estendersi esplicitamente anche agli obblighi accessori, come il lavoro di pubblica utilità e la sua durata. Il giudice non può imporre tali condizioni motu proprio. In mancanza di un accordo completo, la sospensione non può essere concessa e la richiesta di patteggiamento deve essere rigettata. La sentenza impugnata è stata annullata.
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