Un uomo condannato per maltrattamenti in famiglia ottiene la sospensione condizionale della pena, subordinata alla partecipazione a un percorso di recupero psicologico per nove mesi con cadenza bisettimanale. L'uomo interrompe la frequenza dopo soli diciotto incontri. Il giudice dell'esecuzione ordina la revoca del beneficio. Il condannato propone ricorso in Cassazione lamentando difetti di notifica, il mancato decorso dell'intero termine di nove mesi e lo stato di ansia e depressione attestato da certificati medici inviati tramite messaggio. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso: la notifica al figlio convivente è valida e la tempestiva impugnazione sana eventuali vizi. Inoltre, l'interruzione ingiustificata del programma determina la perdita del beneficio, mentre i certificati medici generici non provano un'impossibilità incolpevole ad adempiere.
Continua »