La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di trasportatori, gestori aziendali e proprietari di terreni per traffico illecito di rifiuti e inquinamento ambientale. I ricorrenti contestavano l'organizzazione dell'attività, la sussistenza del danno ambientale su terreni già degradati e la partecipazione soggettiva. La Suprema Corte ha chiarito che l'impiego dei mezzi d'impresa dimostra la natura organizzata del fatto. Inoltre, nel reato abituale in concorso, basta la condotta continuativa di uno solo dei partecipanti, purché gli altri ne siano consapevoli. Il reato di inquinamento scatta anche su aree già compromesse, poiché ogni ulteriore sversamento aggrava il deterioramento naturale. La concessione della sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'effettiva bonifica del terreno.
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