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Art. 165 Codice Penale — Anno 2023

125 provvedimenti

Altri anni per Art. 165 Codice Penale

Tentata estorsione per 30 euro: niente sconti ma lavori utili
Due soggetti hanno tentato di estorcere trenta euro alla vittima, minacciando di non restituirle il telefono cellulare precedentemente sottratto. La vittima si è opposta, configurando il reato di tentata estorsione. I giudici di merito hanno condannato i responsabili, concedendo la sospensione condizionale della pena ma subordinandola allo svolgimento di lavori di pubblica utilità, poiché i due avevano già precedenti penali. Gli imputati hanno fatto ricorso in Cassazione, contestando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l'obbligo dei lavori socialmente utili. La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. I giudici hanno confermato che la gravità del fatto impedisce le attenuanti e che chi ha già beneficiato della sospensione condizionale deve necessariamente adempiere agli obblighi previsti dalla legge per ottenerla nuovamente. I ricorrenti sono stati condannati anche al pagamento delle spese processuali.
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Patteggiamento nei reati tributari: stop a condizioni d’ufficio
Un contribuente aveva concordato con il pubblico ministero l'applicazione della pena per reati fiscali. Il giudice di merito aveva accolto la richiesta concedendo la sospensione condizionale della pena, ma subordinandola d'ufficio al pagamento integrale del debito tributario entro sei mesi. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del contribuente, stabilendo che il giudice non può modificare unilateralmente l'accordo delle parti inserendo obblighi non concordati. Se la sospensione richiede condizioni obbligatorie non previste nel patto, il giudice deve rigettare l'intera richiesta. La sentenza è stata annullata senza rinvio, ridefinendo i limiti del patteggiamento nei reati tributari.
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Reato di truffa: niente sospensione della pena senza risarcimento
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un cittadino condannato per il reato di truffa. I giudici di merito avevano confermato la colpevolezza dell'imputato, subordinando la sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno in favore della vittima. La Suprema Corte ha chiarito che le contestazioni sui fatti non possono essere riproposte in sede di legittimità. Inoltre, i giudici hanno ritenuto corretta la decisione di vincolare la sospensione della pena al risarcimento, considerando la gravità del danno economico causato e le condizioni finanziarie del condannato. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Sospensione condizionale della pena: no a obblighi impossibili
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso de L'Imputato, condannato per truffa ai danni de La Vittima. La Corte d'Appello aveva concesso la sospensione condizionale della pena subordinandola al pagamento di cinquemila euro di risarcimento. Tuttavia, L'Imputato era stato dichiarato fallito, circostanza che faceva dubitare della sua capacità economica. I giudici di secondo grado avevano rimandato la verifica di tale capacità alla fase esecutiva. La Cassazione ha stabilito che il giudice di merito deve valutare concretamente la reale capacità economica del condannato prima di subordinare il beneficio, se emergono elementi di insolvenza come il fallimento. La sentenza è stata annullata sul punto con rinvio per un nuovo esame.
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Sospensione condizionale della pena: no a risarcimenti al buio
Una donna, dopo aver ricevuto una caparra per la vendita di un appartamento poi sfumata, ha denunciato falsamente lo smarrimento di un assegno da lei stessa consegnato ai promittenti acquirenti per restituire la somma. La Corte d'Appello l'ha condannata per calunnia, subordinando la sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno di diecimila euro complessivi. La Cassazione ha confermato la colpevolezza della donna, ma ha accolto il ricorso sul tema della sospensione condizionale della pena. I giudici di legittimità hanno stabilito che il giudice non può subordinare tale beneficio al risarcimento senza prima valutare le reali condizioni economiche dell'imputata, specialmente se emergono indizi di difficoltà finanziaria. La sentenza è stata annullata con rinvio limitatamente a questo specifico aspetto.
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Sospensione condizionale della pena: stop a obblighi impossibili
L'Imputato, condannato per lesioni personali e porto abusivo d'armi, ha impugnato la sentenza lamentando che il beneficio della sospensione condizionale della pena fosse stato subordinato al pagamento di una provvisionale di 5.000 euro, senza alcuna verifica delle sue precarie condizioni economiche (giovane disoccupato). La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che il giudice deve sempre valutare la reale capacità economica del condannato prima di imporre tale obbligo, per non violare i principi costituzionali di uguaglianza e rieducazione. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato la decisione sulla sospensione condizionale della pena con rinvio per un nuovo esame e ha dichiarato prescritto il reato minore di porto d'armi.
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Sospensione condizionale della pena: risarcimento solo con parte civile
Il Condannato riceveva un assegno rubato ai danni della Persona Offesa. Il Tribunale lo condannava per ricettazione, concedendo la sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento di trecento euro alla vittima, non costituita parte civile. Mancando un termine per il pagamento, il giudice dell'esecuzione revocava successivamente il beneficio. La Cassazione ha accolto il ricorso del Condannato, stabilendo che la sospensione condizionale della pena può essere subordinata al risarcimento o alla restituzione solo se la vittima si è costituita parte civile. Inoltre, in assenza di un termine fissato in sentenza, il pagamento può avvenire entro cinque anni dal giudicato. Di conseguenza, la revoca è stata annullata senza rinvio.
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Concorso morale nel reato: condannato chi tace ma assiste
Un uomo è stato condannato per tentata estorsione e danneggiamento per aver accompagnato un complice in un bar dove quest'ultimo ha chiesto il pizzo evocando legami mafiosi. L'imputato è rimasto in silenzio durante l'azione. La Cassazione ha confermato la responsabilità penale, configurando il concorso morale nel reato: la semplice presenza silenziosa e non casuale rafforza l'intimidazione della vittima e agevola il complice. Tuttavia, la Suprema Corte ha accolto il ricorso sulla sospensione condizionale della pena. I giudici di merito avevano subordinato il beneficio allo svolgimento di lavori di pubblica utilità a causa di una precedente condanna. Poiché tale precedente derivava da un decreto penale ormai estinto, la Cassazione ha annullato senza rinvio l'obbligo dei lavori di pubblica utilità. L'imputato ottiene così la sospensione della pena senza obblighi lavorativi.
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Prescrizione del reato di falso: reato estinto ma resta il danno
Il caso riguarda un soggetto condannato nei gradi precedenti per concorso in truffa e false dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, reato commesso presentando un documento non veritiero alla Pubblica Amministrazione nel 2012. L'imputato ha proposto ricorso in Cassazione contestando, tra i vari motivi, la mancata rilevazione della prescrizione per il reato di falso. La Suprema Corte ha accolto parzialmente il ricorso, dichiarando l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente al reato di falso, poiché si è verificata la prescrizione del reato di falso prima della sentenza d'appello. Tuttavia, la Cassazione ha rigettato i restanti motivi di ricorso, confermando la responsabilità per il tentativo di truffa e le relative statuizioni civili, obbligando l'imputato al risarcimento del danno patrimoniale causato.
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Correzione errore materiale: la Cassazione rimedia alla sua svista
La Corte di Cassazione ha disposto la correzione errore materiale di un proprio precedente dispositivo. Nel provvedimento originario, la Corte aveva annullato con rinvio la decisione impugnata riguardo alla quantificazione della riparazione pecuniaria necessaria per ottenere la sospensione condizionale della pena. Tuttavia, i giudici avevano omesso di indicare l'autorità giudiziaria competente a riesaminare il caso. Con questa decisione, la Cassazione corregge l'omissione inserendo espressamente il rinvio alla Corte di appello di Perugia per il nuovo giudizio, garantendo così la corretta prosecuzione del processo penale a carico dell'Imputato.
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Sospensione condizionale della pena: risarcire o andare in cella
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un uomo condannato per truffa. L'imputato contestava la decisione del giudice di subordinare la sospensione condizionale della pena al risarcimento dei danni senza aver prima verificato le sue reali condizioni economiche. La Suprema Corte ha chiarito che il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere accertamenti patrimoniali preventivi, poiché la verifica dell'eventuale impossibilità di pagare spetta esclusivamente al giudice dell'esecuzione. L'imputato perde il ricorso e viene condannato anche al pagamento delle spese processuali.
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Permesso di costruire: l’opera smontabile va comunque demolita
Il Proprietario è stato condannato per aver realizzato, senza il necessario permesso di costruire, un capannone in cemento armato di 600 mq, una platea di 140 mq e un muro di recinzione alto due metri e mezzo. Il Proprietario ha fatto ricorso in Cassazione sostenendo la natura precaria delle opere e contestando l'obbligo di demolizione imposto per ottenere la sospensione della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la stabilità e le dimensioni delle opere escludono la precarietà, rendendo obbligatorio il permesso di costruire. Inoltre, la sospensione condizionale della pena può essere legittimamente subordinata alla demolizione dell'abuso, poiché il reato edilizio produce effetti dannosi che persistono nel tempo fino al ripristino dello stato dei luoghi. Il Proprietario perde la causa, deve pagare le spese e demolire le opere.
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Sospensione condizionale della pena: risarcire tardi non salva
Il Tribunale ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena a un soggetto condannato, poiché non ha risarcito il danno di 900 euro alla parte civile entro il termine di cinque mesi stabilito dalla sentenza. Il condannato ha fatto ricorso sostenendo di aver successivamente pagato a rate l'importo concordato con il creditore e di trovarsi in condizioni economiche disagiate. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che il mancato adempimento dell'obbligo risarcitorio entro il termine perentorio comporta la revoca automatica del beneficio. Eventuali accordi o pagamenti tardivi successivi alla scadenza sono irrilevanti, a meno che non venga dimostrata una tempestiva e assoluta impossibilità oggettiva di adempiere, circostanza non provata nel caso di specie. Il condannato perde il beneficio e deve pagare le spese processuali.
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Sospensione condizionale della pena: il risarcimento non basta
Un utente è stato condannato per furto di energia elettrica ai danni della società erogatrice del servizio. L'imputato ha proposto ricorso in Cassazione lamentando il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, evidenziando di aver risarcito parzialmente il danno tramite un accordo transattivo. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la reiterazione della sospensione condizionale della pena è esclusa se, tra la prima condanna con pena sospesa e la nuova, sono intervenute altre condanne intermedie. Questa circostanza dimostra una chiara tendenza a delinquere, impedendo una valutazione futura favorevole sulla condotta del condannato. Di conseguenza, l'imputato perde il ricorso e deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Sospensione condizionale della pena: no alla revoca non scritta
Il Tribunale, in veste di giudice dell'esecuzione, aveva revocato a un cittadino la sospensione condizionale della pena per non aver demolito alcune opere edilizie abusive. Il cittadino ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che la sentenza di condanna originaria non avesse mai subordinato il beneficio della sospensione alla demolizione dei manufatti. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, evidenziando che né nel dispositivo né nella motivazione della condanna originaria era presente tale obbligo. Di conseguenza, la revoca si basava su un presupposto errato. La Suprema Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza di revoca, ripristinando la sospensione condizionale della pena per il cittadino.
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Sospensione condizionale della pena: no a sconti retroattivi
Il Condannato ha chiesto al giudice dell'esecuzione di ridurre da nove a sei mesi la durata del lavoro di pubblica utilità. Questa attività non retribuita era stata imposta come obbligo per ottenere la sospensione condizionale della pena. Il richiedente si basava su una successiva sentenza delle Sezioni Unite che aveva fissato il limite massimo a sei mesi. Il Tribunale prima e la Corte di Cassazione poi hanno respinto la richiesta. I giudici hanno chiarito che un semplice mutamento dell'interpretazione dei giudici non equivale a una nuova legge o a una dichiarazione di incostituzionalità. Di conseguenza, la decisione definitiva non può essere modificata o revocata solo perché la giurisprudenza è cambiata nel tempo. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese.
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Appropriazione indebita: condannato il subagente che intasca i premi
Un subagente assicurativo ha incassato i premi dei clienti tramite assegni in bianco, versandoli sul proprio conto personale anziché all'agenzia. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di appropriazione indebita. I giudici hanno chiarito che commette questo reato chi, avendo la disponibilità di denaro altrui con un preciso vincolo di destinazione, lo utilizza per scopi personali violando il patto di fiducia. La Corte ha inoltre stabilito che la sospensione condizionale della pena può essere subordinata al pagamento del risarcimento senza che il giudice debba prima verificare la situazione economica del condannato, spettando a quest'ultimo dimostrare l'impossibilità assoluta di pagare. Il ricorso dell'imputato è stato rigettato.
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Sospensione condizionale della pena: finta povertà e risarcimento
Un uomo, condannato per truffa a sette mesi di reclusione, ha impugnato la sentenza contestando la subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno. Il ricorrente sosteneva di essere in gravi difficoltà economiche e che i giudici avrebbero dovuto accertare la sua reale capacità finanziaria prima di imporre tale obbligo. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che il tribunale non deve compiere indagini d'ufficio sul patrimonio del condannato, a meno che non emergano prove concrete di assoluta impossibilità di pagare. Nel caso specifico, l'uomo lavorava nel settore immobiliare e frequentava una palestra costosa, elementi incompatibili con lo stato di indigenza dichiarato. Di conseguenza, la condanna è stata confermata e il ricorrente dovrà pagare le spese processuali e risarcire la vittima.
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Sospensione condizionale della pena: no alla revoca per errore
Il Tribunale di Napoli, operando come giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena a una cittadina. La revoca è stata motivata con il presunto compimento di un nuovo reato nei cinque anni successivi alla condanna. Tuttavia, la richiesta originaria del Pubblico Ministero riguardava esclusivamente la verifica del mancato adempimento dell'obbligo di demolizione di opere abusive. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della difesa, rilevando che il giudice ha deciso su presupposti diversi da quelli richiesti dalle parti, utilizzando una motivazione standardizzata frutto di un errore di copia e incolla. La Suprema Corte ha annullato il provvedimento, ordinando un nuovo giudizio.
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Invasione di terreni o edifici: muro abusivo costa la condanna
Un cittadino ha realizzato un muro di recinzione per chiudere e occupare una porzione di terreno appartenente al demanio stradale comunale. Condannato in appello a tre mesi di reclusione per il reato di invasione di terreni o edifici, l'imputato ha proposto ricorso in Cassazione. Il ricorrente invocava la particolare tenuità del fatto e contestava l'obbligo di demolizione del muro imposto come condizione per la sospensione della pena. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'invasione di terreni o edifici è un reato permanente, impedendo l'applicazione della tenuità finché l'occupazione persiste. Inoltre, subordinare la sospensione condizionale al ripristino dei luoghi è pienamente legittimo per eliminare le conseguenze dannose del reato. L'imputato perde il ricorso e deve pagare le spese processuali e le sanzioni.
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