Un uomo, condannato per lesioni personali, si vede negare la sospensione condizionale della pena a causa di due precedenti condanne per omesso versamento di contributi. La Corte di Cassazione, però, ribalta la decisione. I giudici supremi stabiliscono che, essendo quei reati stati nel frattempo depenalizzati (trasformati in illeciti amministrativi), non possono più essere considerati precedenti ostativi. La depenalizzazione cancella gli effetti penali della condanna, incluso l'impedimento a ottenere nuovi benefici. La Corte d'Appello dovrà quindi riesaminare il caso.
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