L'Imputato, condannato per violenza privata e lesioni personali aggravate, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. La difesa sosteneva lo stato di incensuratezza del soggetto. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, per negare le attenuanti generiche, basta fare riferimento alla particolare violenza della condotta. Inoltre, per negare la sospensione condizionale della pena, il giudice di merito non deve valutare tutti i parametri di gravità del reato, ma può limitarsi a valorizzare il pericolo di recidiva desunto dalla gravità oggettiva del fatto. Di conseguenza, l'imputato perde il ricorso e viene condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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