Un uomo, condannato a otto mesi per lesioni, ottiene la sospensione condizionale della pena. Il Procuratore Generale fa ricorso, evidenziando che l'imputato aveva già beneficiato della sospensione per una precedente condanna a un anno e nove mesi. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso. Stabilisce che, ai fini di una seconda sospensione, anche le pene da patteggiamento vanno conteggiate. Poiché la somma delle due pene supera il limite legale di due anni, la seconda sospensione condizionale della pena è illegittima. La Corte, quindi, annulla la sentenza su questo punto, revocando il beneficio. La condanna a otto mesi resta valida ma dovrà essere scontata.
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