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Art. 163 Codice Penale — Sezione Quinta Penale

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202 provvedimenti

Altri anni per Art. 163 Codice Penale

Sospensione condizionale della pena: il patteggiamento non salva
L'Imputato, condannato per lesioni personali gravi, ricorre in Cassazione lamentando il diniego della sospensione condizionale della pena. La difesa sostiene che il precedente reato di omicidio colposo, definito con patteggiamento a pena detentiva sospesa, fosse ormai estinto e non potesse ostacolare la concessione di un secondo beneficio. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che l'estinzione degli effetti del patteggiamento rileva ai fini della reiterabilità della sospensione condizionale della pena solo se la precedente condanna riguardava una pena pecuniaria o sostitutiva, e non una pena detentiva. Inoltre, la gravità della nuova condotta dimostra l'assenza di un effetto dissuasivo della precedente condanna, impedendo una prognosi favorevole per il futuro.
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Sospensione condizionale della pena: ammessa anche con precedenti
L'Imputato, condannato a dieci mesi di reclusione per furto aggravato, si è visto negare la sospensione condizionale della pena a causa di due precedenti condanne per porto d'armi e lesioni personali. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Imputato, chiarendo che la precedente condanna per lesioni, inflitta con decreto penale poi estinto, non ostacola il beneficio. Inoltre, per la condanna da patteggiamento per porto d'armi, pur dovendosi calcolare la pena detentiva di cinque mesi, il cumulo con la nuova condanna (quindici mesi totali) non supera il limite di due anni previsto dalla legge. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello per una nuova valutazione sulla concessione della sospensione condizionale della pena.
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Sospensione condizionale della pena: anziani condannati ma liberi
Tre soggetti sono stati condannati per bancarotta fraudolenta patrimoniale e impropria legata al fallimento di una società. Due di essi, ultrasettantenni al momento del fatto, hanno impugnato la sentenza lamentando la mancata concessione della sospensione condizionale della pena. La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso, annullando la decisione impugnata limitatamente a questo aspetto. I giudici di legittimità hanno rilevato che la Corte d'Appello non ha fornito alcuna motivazione sul diniego del beneficio, nonostante la pena inflitta rientrasse nei limiti speciali previsti per gli ultrasettantenni e non vi fossero precedenti ostativi. La posizione dell'amministratore di fatto è stata invece confermata con condanna alle spese.
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Sottoscrizione della sentenza: condanna annullata per una firma
Quattro imputati, condannati in appello per bancarotta fraudolenta e altri reati, hanno proposto ricorso per Cassazione denunciando la nullità della sentenza. Il vizio principale riguardava la mancata sottoscrizione della sentenza da parte del Presidente del Collegio giudicante, firmatario unicamente di una successiva ordinanza di correzione di errore materiale. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza e l'ordinanza sono atti distinti e che la firma su quest'ultima non sana l'omissione sul provvedimento principale. Di conseguenza, la Cassazione ha sancito che la mancata sottoscrizione della sentenza da parte del Presidente determina una nullità relativa. La Corte ha quindi annullato la decisione senza rinvio, disponendo la restituzione degli atti alla Corte d'appello per la corretta redazione e firma del provvedimento.
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Attenuante della provocazione: negata per reazione sproporzionata
L'Imputato è stato condannato per lesioni personali aggravate ai danni della Persona Offesa. Contro la condanna, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando il mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione e la conseguente esclusione della sospensione condizionale della pena. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'attenuante della provocazione non può essere invocata per la prima volta in Cassazione se non richiesta in appello. Inoltre, la sproporzione tra l'aggressione dell'Imputato e il comportamento della vittima esclude in radice tale beneficio. L'inammissibilità del ricorso impedisce anche di dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente. Di conseguenza, l'Imputato perde il ricorso, deve pagare le spese processuali, una sanzione alla Cassa delle Ammende e risarcire le spese legali della Persona Offesa.
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Misure cautelari personali: arresti confermati anche dopo la fuga
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'indagata contro l'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari per associazione a delinquere e furti aggravati. La difesa contestava la sussistenza delle esigenze alla base delle misure cautelari personali, sostenendo l'assenza di attualità del pericolo a causa del tempo trascorso dai fatti e valorizzando l'incensuratezza della donna. La Suprema Corte ha invece confermato la legittimità del provvedimento, evidenziando che l'indagata era fuggita all'estero prima dell'arresto, rendendo necessario un mandato di arresto europeo. Inoltre, la gravità dei fatti e i precedenti di polizia giustificano il pericolo di reiterazione. L'indagata perde il ricorso, resta agli arresti domiciliari e viene condannata al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Patteggiamento: no alla sospensione condizionale della pena
L'Imputato propone ricorso in Cassazione contro la sentenza di patteggiamento del Tribunale, lamentando la mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Secondo la difesa, l'omissione nel dispositivo rappresenta un mero errore materiale correggibile direttamente. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che la sospensione condizionale della pena può essere integrata come errore materiale solo se l'efficacia dell'accordo di patteggiamento era stata espressamente subordinata a tale beneficio. Nel caso specifico, l'accordo non conteneva alcuna clausola di subordinazione, a differenza di quanto pattuito dagli altri coimputati. Di conseguenza, l'esclusione del beneficio è corretta. L'Imputato perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di quattromila euro alla Cassa delle ammende.
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Bancarotta fraudolenta per distrazione: condanna ma pena sospesa
Un amministratore societario e sua figlia sono stati condannati per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione. Le condotte contestate riguardavano il prelievo ingiustificato di beni aziendali subito dopo la dichiarazione di fallimento e la cessione di quote societarie a un prezzo irrisorio per evitare un pignoramento. Gli imputati hanno fatto ricorso in Cassazione lamentando, tra le altre cose, il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e l'omessa pronuncia sulla sospensione condizionale della pena. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i motivi relativi alla responsabilità penale e alla gravità del danno. Ha invece accolto il ricorso limitatamente alla mancata motivazione sui benefici della sospensione condizionale e della non menzione della condanna. La sentenza è stata annullata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze esclusivamente per valutare la concessione di tali benefici.
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Sospensione condizionale della pena negata ma sanzioni ridotte
L'Imprenditore, condannato per reati fallimentari a due anni di reclusione e a dieci anni di pene accessorie, ricorre in Cassazione contestando il diniego della sospensione condizionale della pena. La Corte d'appello aveva negato il beneficio a causa di un precedente reato estinto, la cui pena cumulata superava i limiti di legge. La Cassazione conferma il diniego, stabilendo che l'estinzione della pena non cancella gli effetti penali ostativi alla sospensione condizionale della pena. Tuttavia, i giudici accolgono il ricorso sulla durata delle pene accessorie fallimentari: la misura fissa di dieci anni è illegale dopo la dichiarazione di incostituzionalità della norma. La sentenza viene quindi annullata limitatamente alla durata di tali sanzioni accessorie, con rinvio alla Corte d'appello per la loro rideterminazione in concreto.
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Sospensione condizionale della pena: ricorso generico costa caro
L'Imputato è stato condannato per il furto di un motociclo parcheggiato sulla pubblica via. Egli ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata pronuncia della Corte d'Appello sulla concessione della sospensione condizionale della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno rilevato che la richiesta originaria era del tutto generica e non contrastava validamente la decisione del Tribunale, il quale aveva negato il beneficio a causa della personalità del soggetto e del rischio di reiterazione del reato. L'inammissibilità dell'impugnazione, anche se non rilevata in secondo grado, deve essere dichiarata d'ufficio dalla Cassazione. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Bancarotta fraudolenta distrattiva: condanna sì, ma pena sospesa
L'Amministratore di una società fallita viene condannato per bancarotta fraudolenta distrattiva per aver restituito ai soci somme qualificate come finanziamenti, ma prive di prova scritta di mutuo, considerandole quindi versamenti in conto capitale. La Corte d'Appello revoca d'ufficio la sospensione condizionale della pena concessa in primo grado, nonostante il giudice originario avesse già nel fascicolo il certificato penale con i precedenti ostativi. La Corte di Cassazione accoglie parzialmente il ricorso: conferma la condanna penale ma annulla la revoca della sospensione condizionale. Il principio stabilito prevede che, se il giudice di primo grado conosceva già la causa ostativa dai documenti in atti, il giudice d'appello non può revocare il beneficio d'ufficio senza una specifica impugnazione del Pubblico Ministero. L'Amministratore mantiene così la pena sospesa.
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Bancarotta fraudolenta distrattiva: da dipendente a condannata
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva a carico di un soggetto ritenuto amministratore di fatto di una società insolvente. L'imputata, pur figurando formalmente come semplice dipendente, gestiva ingenti somme di denaro "in nero" sottratte alla contabilità ufficiale e possedeva una procura institoria con ampi poteri. Inoltre, aveva costituito una nuova società concorrente finanziata con i proventi illeciti. La Suprema Corte ha respinto il ricorso, confermando che la gravità e la reiterazione delle condotte ostacolano la concessione della sospensione condizionale della pena, e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Sospensione condizionale della pena: reclusione salvata, multa da pagare
Il Tribunale di Macerata aveva condannato un imputato per contraffazione a due anni di reclusione e a cinquemila euro di multa, concedendo la sospensione condizionale della pena per l'intera sanzione. Il Procuratore Generale ha fatto ricorso, evidenziando che il calcolo di conversione della multa in giorni di reclusione superava il limite massimo di due anni previsto per legge. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la sospensione condizionale della pena non poteva applicarsi alla multa. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato la sospensione limitatamente alla sanzione pecuniaria, che l'imputato dovrà pagare, mantenendo invece sospesa la sola pena detentiva.
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Bancarotta fraudolenta documentale: prestanome salvo senza dolo
La Corte di Cassazione ha affrontato il caso del fallimento di una società di costruzioni, analizzando la responsabilità penale dell'amministratore di fatto e del prestanome. L'amministratore di fatto è stato condannato per aver svuotato l'azienda cedendone il ramo d'azienda senza corrispettivo. Al contrario, la Cassazione ha accolto il ricorso del prestanome, annullando la sua condanna per bancarotta fraudolenta documentale. I giudici hanno chiarito che la responsabilità penale del prestanome non può derivare automaticamente dalla sola carica formale ricoperta. Per configurare il reato, è necessaria la prova della sua effettiva e concreta consapevolezza dello stato di mancanza delle scritture contabili, non potendosi presumere il dolo specifico di danneggiare i creditori. La causa del prestanome è stata quindi rinviata alla Corte d'Appello per un nuovo esame.
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Sospensione condizionale della pena: fedina sporca, sconti negati
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'imputata condannata per furto, confermando il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena. La ricorrente lamentava che i suoi precedenti penali consistessero solo in lievi pene pecuniarie e che il giudice non avesse valutato tutti i criteri di legge. La Suprema Corte ha chiarito che il giudice di merito può fondare la sua decisione negativa anche solo sulla presenza di precedenti penali, senza dover analizzare ogni singolo elemento del caso. Di conseguenza, l'imputata perde la causa e viene condannata a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Sospensione condizionale della pena esclusa dal giudice di pace
Una donna, condannata per lesioni personali dal Giudice di Pace, propone appello. Il Tribunale conferma la condanna ma concede erroneamente il beneficio della sospensione condizionale della pena. La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso limitatamente a questo aspetto, chiarisce che la sospensione condizionale della pena non si applica alle sanzioni inflitte dal giudice di pace. La legge speciale mira infatti a garantire l'effettività della pena, seppur mite. Di conseguenza, la Suprema Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla concessione del beneficio, eliminandolo, e dichiara inammissibile il resto del ricorso. La condanna per lesioni personali resta definitiva ed efficace.
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Sospensione condizionale della pena: ricorso inutile se già concessa
L'Amministratore di una società fallita, condannato per bancarotta fraudolenta, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando la mancata concessione della sospensione condizionale della pena da parte della Corte d'Appello, ritenendola una violazione del divieto di peggioramento della sanzione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. I giudici hanno chiarito che la Corte d'Appello, rideterminando la pena a un anno e quattro mesi e confermando nel resto la decisione precedente, ha mantenuto intatta la sospensione condizionale della pena. Di conseguenza, l'Amministratore è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende, pur conservando il beneficio già ottenuto.
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Bancarotta fraudolenta: condanna definitiva ma sanzioni da rifare
L'Amministratore di una società fallita viene condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale alla pena di due anni di reclusione, oltre alle pene accessorie fallimentari fisse di dieci anni. L'imputato ricorre in Cassazione lamentando l'omessa indicazione della sospensione condizionale nel dispositivo, ma il ricorso è inammissibile poiché la Corte d'appello aveva già corretto l'errore materiale. Tuttavia, la Suprema Corte rileva d'ufficio l'illegalità della durata fissa di dieci anni delle pene accessorie, dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale con la sentenza numero 222 del 2018. Di conseguenza, la Cassazione annulla la sentenza limitatamente alla durata delle pene accessorie, rinviando alla Corte d'appello di Salerno per la loro rideterminazione discrezionale fino a un massimo di dieci anni, mentre la condanna principale diventa definitiva.
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Concordato in appello: l’accordo esclude la sospensione della pena
L'Imputato, condannato per bancarotta fraudolenta, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata concessione della sospensione condizionale della pena. La difesa sosteneva che il diniego fosse illegittimo poiché i precedenti penali ostativi erano stati revocati per depenalizzazione. Tuttavia, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Dagli atti è emerso che, durante l'udienza di secondo grado, il procuratore speciale dell'imputato aveva formalizzato un concordato in appello escludendo espressamente la richiesta di sospensione della pena. Poiché il beneficio non faceva parte dell'accordo finale approvato dal giudice, l'imputato non poteva pretenderne l'applicazione in un secondo momento. Di conseguenza, la condanna è stata confermata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Sospensione condizionale della pena negata per troppi reati
La Ricorrente ha impugnato la decisione del giudice dell'esecuzione che, nel ricalcolare la pena complessiva per diversi reati unificati sotto il vincolo della continuazione, ha revocato la sospensione condizionale della pena. La difesa sosteneva che, essendo la pena finale inferiore ai limiti di legge, il beneficio non potesse essere revocato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il giudice dell'esecuzione deve valutare se estendere o revocare la sospensione condizionale della pena sulla base di un giudizio prognostico. Nel caso specifico, i numerosi precedenti penali della donna per reati contro il patrimonio commessi in un lungo arco temporale giustificano ampiamente la revoca del beneficio, escludendo una prognosi favorevole sul suo comportamento futuro.
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