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Art. 163 Codice Penale — Anno 2023

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588 provvedimenti

Altri anni per Art. 163 Codice Penale

Sospensione condizionale della pena negata per condanne gravi
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso de L'Imputato, condannato per tentata estorsione, ricettazione e porto abusivo di armi. L'Imputato contestava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la negata sospensione condizionale della pena. I giudici hanno chiarito che le attenuanti sono state legittimamente negate a causa della gravità dei fatti e della personalità negativa del soggetto. Inoltre, la sospensione condizionale della pena non poteva essere concessa poiché la pena inflitta (due anni e otto mesi di reclusione) superava ampiamente il limite massimo di due anni stabilito dalla legge. Di conseguenza, L'Imputato ha perso il ricorso ed è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Reato di ricettazione: condanna confermata senza sconti di pena
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un soggetto condannato per il reato di ricettazione. L'imputato contestava il riconoscimento effettuato nei suoi confronti dalla polizia giudiziaria e il diniego della sospensione condizionale della pena. I giudici di legittimità hanno confermato la piena attendibilità del riconoscimento, poiché il soggetto era già noto alle forze dell'ordine per precedenti indagini su furti di veicoli. Inoltre, la Cassazione ha ritenuto legittimo il diniego del beneficio della sospensione condizionale, giustificato dai legami del ricorrente con la criminalità organizzata e da una precedente condanna definitiva. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Sospensione condizionale della pena negata al recidivo
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un imputato condannato per rapina impropria con recidiva specifica. La difesa contestava il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. I giudici hanno chiarito che il beneficio non può essere concesso se il soggetto ha già usufruito della misura in passato e presenta numerosi procedimenti penali pendenti per reati commessi in stato di libertà. Tali elementi impediscono un giudizio prognostico positivo sulla sua futura condotta. Di conseguenza, l'imputato perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Sospensione condizionale della pena: risarcire o andare in cella
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un uomo condannato per truffa. L'imputato contestava la decisione del giudice di subordinare la sospensione condizionale della pena al risarcimento dei danni senza aver prima verificato le sue reali condizioni economiche. La Suprema Corte ha chiarito che il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere accertamenti patrimoniali preventivi, poiché la verifica dell'eventuale impossibilità di pagare spetta esclusivamente al giudice dell'esecuzione. L'imputato perde il ricorso e viene condannato anche al pagamento delle spese processuali.
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Attenuante del danno di speciale tenuità: no ai grandi negozi
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'imputata condannata per tentato furto e ricettazione. La difesa lamentava il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità, sostenendo che il furto ai danni di una grande catena commerciale non avesse causato un danno significativo. La Suprema Corte ha chiarito che la capacità economica della vittima non rileva ai fini dell'attenuante, che richiede invece un pregiudizio oggettivamente irrisorio. Inoltre, è stata confermata la negazione della sospensione condizionale della pena a causa dei precedenti penali dell'imputata. L'inammissibilità del ricorso ha precluso la possibilità di far valere la mancanza di querela introdotta dalla Riforma Cartabia, poiché la condanna era ormai diventata definitiva.
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Lieve entità ma niente attenuanti generiche: la Cassazione decide
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi di due soggetti condannati per spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità. Il primo ricorrente contestava il diniego delle attenuanti generiche, sostenendo che il riconoscimento della lieve entità del fatto dovesse comportare automaticamente la riduzione della pena. Il secondo ricorrente lamentava l'errata interpretazione delle intercettazioni telefoniche e l'incompatibilità tra il diniego delle attenuanti generiche e la concessione della sospensione condizionale della pena. La Suprema Corte ha chiarito che non esiste alcun automatismo tra la lieve entità del reato e la concessione delle attenuanti generiche. Inoltre, ha stabilito che l'interpretazione delle intercettazioni spetta al giudice di merito e che la sospensione condizionale e le attenuanti generiche hanno presupposti e finalità differenti, escludendo ogni incompatibilità. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
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Sospensione condizionale della pena: la revoca dopo il cumulo
Il Condannato ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale, come giudice dell'esecuzione, ha disposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena. Il provvedimento di revoca è scaturito dal fatto che l'interessato ha riportato una nuova condanna per un reato commesso in precedenza rispetto al passaggio in giudicato della prima sentenza. Il cumulo delle pene derivante dalle due condanne ha superato i limiti massimi previsti dalla legge per poter usufruire del beneficio. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Condannato, confermando la legittimità della revoca e condannandolo al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
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Sospensione condizionale della pena: no oltre i due anni
Il Condannato, condannato per bancarotta, ha chiesto al giudice dell'esecuzione la sospensione condizionale della pena dopo la riunione di diverse condanne sotto il vincolo della continuazione. La Corte d'appello ha respinto la richiesta poiché la pena complessiva rideterminata (pari a 3 anni e 8 mesi) superava il limite legale di due anni. Il Condannato ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto scindere il cumulo per concedere il beneficio sui singoli reati minori. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che la sospensione condizionale della pena può essere concessa in fase esecutiva solo se la sanzione complessiva unificata non supera la soglia dei due anni di reclusione.
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Furto aggravato al supermercato: eludere le telecamere costa caro
Due imputati sono stati condannati per furto continuato ed aggravato in concorso commesso all'interno di un supermercato. I soggetti cercavano sistematicamente di evitare le telecamere di videosorveglianza per non essere scoperti. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi dei condannati, confermando la sussistenza della circostanza del furto aggravato. I giudici hanno chiarito che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che la presenza di precedenti condanne giustifica il diniego della sospensione condizionale della pena, basandosi su una prognosi sfavorevole di non reiterazione del reato. I ricorrenti sono stati condannati anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Sospensione condizionale della pena: risarcire tardi non salva
Il Tribunale ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena a un soggetto condannato, poiché non ha risarcito il danno di 900 euro alla parte civile entro il termine di cinque mesi stabilito dalla sentenza. Il condannato ha fatto ricorso sostenendo di aver successivamente pagato a rate l'importo concordato con il creditore e di trovarsi in condizioni economiche disagiate. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che il mancato adempimento dell'obbligo risarcitorio entro il termine perentorio comporta la revoca automatica del beneficio. Eventuali accordi o pagamenti tardivi successivi alla scadenza sono irrilevanti, a meno che non venga dimostrata una tempestiva e assoluta impossibilità oggettiva di adempiere, circostanza non provata nel caso di specie. Il condannato perde il beneficio e deve pagare le spese processuali.
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Sospensione condizionale della pena: revoca solo con pena certa
Il Condannato ricorre contro la revoca della sospensione condizionale della pena disposta dal Giudice dell'esecuzione. La revoca era stata decisa poiché, dopo una prima condanna a due anni con beneficio, era sopravvenuta una seconda condanna a oltre quattro anni per tentato omicidio commesso in precedenza. La difesa sosteneva che l'accertamento della responsabilità per il secondo reato fosse anteriore, ma la Corte di Cassazione rigetta il ricorso. La Corte stabilisce che, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, rileva il momento in cui si forma il giudicato esecutivo completo anche della sanzione, e non la mera definitività sull'accertamento della colpevolezza. Di conseguenza, il beneficio viene definitivamente revocato e il ricorrente condannato alle spese.
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Sospensione condizionale della pena: il risarcimento non basta
Un utente è stato condannato per furto di energia elettrica ai danni della società erogatrice del servizio. L'imputato ha proposto ricorso in Cassazione lamentando il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, evidenziando di aver risarcito parzialmente il danno tramite un accordo transattivo. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la reiterazione della sospensione condizionale della pena è esclusa se, tra la prima condanna con pena sospesa e la nuova, sono intervenute altre condanne intermedie. Questa circostanza dimostra una chiara tendenza a delinquere, impedendo una valutazione futura favorevole sulla condotta del condannato. Di conseguenza, l'imputato perde il ricorso e deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Sospensione condizionale della pena negata: i precedenti pesano
L'Imputato, condannato per furto aggravato, ha proposto ricorso in Cassazione contestando il diniego della sospensione condizionale della pena. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, per negare il beneficio della sospensione condizionale della pena, il giudice di merito non deve analizzare tutti i parametri di gravità del reato, ma può limitarsi a valorizzare i precedenti penali del condannato come elemento ostativo prevalente. L'Imputato perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reato di ricettazione: tessere sanitarie e omessa motivazione
L'Imputato è stato condannato per il reato di ricettazione di due tessere sanitarie smarrite o rubate. La Cassazione ha confermato la sussistenza del reato, stabilendo che il possesso ingiustificato di documenti altrui integra la responsabilità penale, e che il profitto non deve essere necessariamente economico. Tuttavia, i giudici di secondo grado hanno omesso di motivare il diniego delle attenuanti generiche, della sospensione condizionale della pena e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Per questo motivo, la Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata, disponendo il rinvio alla Corte d'Appello per un nuovo esame limitatamente a questi punti omessi.
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Rifiuto dell’alcoltest e fuga: la Cassazione nega i benefici
Il Conducente è stato condannato per il reato di rifiuto dell'alcoltest dopo essere fuggito e aver risposto in malo modo ai Carabinieri durante un controllo stradale. Ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche, della sospensione condizionale della pena e la violazione delle garanzie difensive. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno confermato che il comportamento aggressivo e la fuga impediscono l'applicazione dei benefici di legge, poiché dimostrano la pericolosità del soggetto e impediscono una prognosi favorevole sul suo comportamento futuro. Il Conducente è stato condannato anche al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Sospensione condizionale della pena: ammessa anche con precedenti
L'Imputato, condannato a dieci mesi di reclusione per furto aggravato, si è visto negare la sospensione condizionale della pena a causa di due precedenti condanne per porto d'armi e lesioni personali. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Imputato, chiarendo che la precedente condanna per lesioni, inflitta con decreto penale poi estinto, non ostacola il beneficio. Inoltre, per la condanna da patteggiamento per porto d'armi, pur dovendosi calcolare la pena detentiva di cinque mesi, il cumulo con la nuova condanna (quindici mesi totali) non supera il limite di due anni previsto dalla legge. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello per una nuova valutazione sulla concessione della sospensione condizionale della pena.
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Resistenza a pubblico ufficiale: la violenza non è mai passiva
L'Imputato è stato fermato dalle forze dell'ordine per un controllo su merce contraffatta destinata alla vendita. Per evitare il controllo, l'uomo ha aggredito gli agenti con spintoni, calci, spallate e gomitate, aiutato anche da altre persone che hanno ostacolato i poliziotti. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, escludendo che si trattasse di una semplice resistenza passiva. I giudici hanno inoltre negato la particolare tenuità del fatto e la sospensione condizionale della pena, evidenziando la gravità e la violenza della condotta, oltre alla pericolosità sociale dell'uomo, già condannato in passato per commercio di prodotti falsi. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
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Detenzione ai fini di spaccio: il nastro isolante decide la condanna
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino condannato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I giudici hanno confermato la destinazione a terzi della droga a causa del possesso di sostanze diverse, strumenti di confezionamento (nastro isolante identico a quello delle dosi) e bilancini. La Suprema Corte ha ritenuto corretta l'esclusione della particolare tenuità del fatto e il diniego delle attenuanti generiche. Inoltre, la presenza di un precedente penale, anche se estinto dopo un patteggiamento, giustifica la prognosi negativa per la sospensione condizionale della pena. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Sospensione condizionale della pena negata a chi ha tre precedenti
Il Condannato ha impugnato la decisione della Corte d'Appello che gli aveva negato il beneficio della sospensione condizionale della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno evidenziato che il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse contestazioni già respinte in secondo grado. La negazione del beneficio si basa su una prognosi negativa fondata sulla presenza di ben tre precedenti penali specifici. Questo giudizio di merito, essendo logico e motivato, non può essere riesaminato in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Prescrizione del reato di ricettazione: ricorso respinto e multa
L'Imputato, condannato per il reato di ricettazione, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata dichiarazione di prescrizione del reato di ricettazione. Secondo la difesa, la particolare tenuità del fatto avrebbe dovuto ridurre i tempi necessari per la prescrizione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la lieve entità del fatto costituisce solo una circostanza attenuante e non un reato autonomo; pertanto, non influisce sul calcolo dei tempi di prescrizione, che rimangono quelli ordinari. Inoltre, la Cassazione ha confermato il diniego della sospensione condizionale della pena, giustificato dal rischio concreto che il soggetto possa commettere nuovi reati in futuro. L'Imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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