Un imprenditore, giudicato in contumacia, ha richiesto la restituzione in termini per appellare la sua condanna, sostenendo di non aver ricevuto la notifica del processo. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che la conoscenza effettiva del procedimento, provata da precedenti notifiche personali, e la successiva scelta volontaria di rendersi irreperibile, equivalgono a una rinuncia a partecipare al processo e a impugnare la sentenza.
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