Un uomo, ritenuto amministratore di fatto di una ditta di importazione veicoli poi fallita, viene condannato per bancarotta fraudolenta. La difesa contesta la regolarità delle notifiche, eseguite al difensore dopo il trasferimento dell'imputato dal domicilio dichiarato, e la qualifica di amministratore di fatto, sostenendo che la gestione spettasse alla convivente. La Corte di Cassazione rigetta i motivi principali, confermando la validità della notifica al difensore e la responsabilità dell'imputato, la cui compagna (ex cameriera) fungeva da mero prestanome. Tuttavia, accoglie il ricorso limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari: la precedente sanzione fissa di dieci anni è incostituzionale e va rideterminata in concreto fino a un massimo di dieci anni. La sentenza viene annullata con rinvio solo su questo punto.
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