Il caso riguarda un condannato che ha contestato l'esecutività di due sentenze penali di condanna, sostenendo che la notifica dell'estratto contumaciale fosse invalida. Per la prima sentenza, la notifica era stata effettuata al difensore dopo l'irreperibilità presso il domicilio eletto. Per la seconda, la notifica si era perfezionata per compiuta giacenza presso la residenza. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la regolarità delle procedure. I giudici hanno chiarito che, una volta accertata l'impossibilità di notificare l'atto al domicilio dichiarato, è legittimo procedere alla notifica presso il difensore d'ufficio o di fiducia. Di conseguenza, le condanne sono diventate definitive ed esecutive.
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