Il Ricorrente, condannato per violazione delle misure di prevenzione, ha impugnato la sentenza di condanna sostenendo l'avvenuta prescrizione del reato prima della decisione d'appello. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la recidiva reiterata, quale circostanza aggravante ad effetto speciale, allunga i tempi necessari per la prescrizione del reato e aumenta il limite massimo in presenza di atti interruttivi. Nel caso specifico, calcolando l'aumento della metà della pena massima dovuto alla recidiva, il termine di prescrizione del reato non era ancora decorso al momento della sentenza d'appello né durante il giudizio di legittimità. Di conseguenza, la condanna a un anno e otto mesi di reclusione è stata confermata e il Ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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