Un uomo, condannato per il reato di ricettazione commesso nel novembre 2013, ha proposto ricorso in Cassazione eccependo l'estinzione del reato per il decorso del tempo. La Suprema Corte ha rigettato la tesi difensiva, chiarendo che per l'ipotesi ordinaria di ricettazione il termine di prescrizione, comprensivo di proroghe, è pari a dieci anni. Poiché tale termine non era ancora decorso né al momento della sentenza d'appello né a quello della decisione di legittimità, la prescrizione del reato di ricettazione non si è verificata. Di conseguenza, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna e disponendo il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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