La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10925/2023, ha stabilito che la competenza a decidere sui ricorsi contro la revoca patente, disposta dal Prefetto a seguito di una misura di prevenzione, spetta al giudice civile ordinario e non al giudice della prevenzione. Il caso riguardava un soggetto sottoposto a sorveglianza speciale che, una volta scarcerato, aveva chiesto al giudice della prevenzione la restituzione del titolo di guida per esigenze lavorative. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che l'impugnazione del provvedimento prefettizio attiene alla tutela di un diritto soggettivo e rientra quindi nella giurisdizione del tribunale civile.
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