Sanzioni Covid: Restano Valide Anche Dopo l’Emergenza
La fine dello stato di emergenza sanitaria ha cancellato le sanzioni covid per chi ha violato le norme durante la pandemia? A questa domanda ha risposto il Tribunale di Trieste con una recente sentenza, ribaltando la decisione di primo grado e chiarendo un principio fondamentale del diritto: per le leggi temporanee ed eccezionali, vale la regola del tempus regit actum.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine dalla contestazione, mossa a un cittadino, per aver violato le norme emergenziali anti-Covid partecipando a una manifestazione pubblica nel febbraio 2021. Le violazioni includevano il mancato uso della mascherina all’aperto, il mancato rispetto del distanziamento interpersonale e la partecipazione a una manifestazione in forma dinamica, all’epoca vietata. A seguito della contestazione, l’Amministrazione emetteva un’ordinanza-ingiunzione di pagamento.
Il cittadino si opponeva e il Giudice di Pace, in primo grado, accoglieva il ricorso annullando la sanzione. La motivazione si basava sull’applicazione del principio della lex mitior (legge più favorevole), sostenendo che, una volta cessato lo stato di emergenza, le disposizioni sanzionatorie non fossero più applicabili.
L’Amministrazione, non condividendo tale interpretazione, presentava appello, portando la questione dinanzi al Tribunale.
La Decisione del Tribunale sulle Sanzioni Covid
Il Tribunale di Trieste ha accolto l’appello dell’Amministrazione, riformando completamente la sentenza di primo grado. Il cuore della decisione risiede nella corretta qualificazione delle norme emergenziali anti-Covid. Secondo il giudice, tali norme non sono state abrogate o modificate in senso più favorevole da una legge successiva, ma hanno semplicemente smesso di produrre effetti a causa del venir meno della situazione di fatto (l’emergenza sanitaria) che ne giustificava l’applicazione.
Di conseguenza, non si è in presenza di una ‘successione di leggi nel tempo’ che potrebbe attivare il principio della lex mitior. Al contrario, si tratta di ‘leggi eccezionali e temporanee’, per le quali il codice penale (all’art. 2, comma 5) prevede espressamente l’applicazione del principio tempus regit actum: il fatto viene giudicato secondo la legge in vigore nel momento in cui è stato commesso, anche se successivamente tale legge non è più in vigore.
Le Motivazioni della Sentenza
Tempus Regit Actum: la Chiave per le Norme Temporanee
Il Tribunale ha chiarito che la cessazione dello stato di emergenza non ha comportato un’abrogazione delle norme sanzionatorie. Queste restano formalmente vigenti per i fatti commessi durante il loro periodo di validità. Applicare la lex mitior in questo contesto svuoterebbe di efficacia qualsiasi normativa temporanea, poiché basterebbe attendere la sua scadenza naturale per garantirsi l’impunità. La decisione sottolinea che le condotte illecite commesse sotto la vigenza della normativa emergenziale devono essere sanzionate secondo quella stessa normativa.
Rigetto delle Questioni di Legittimità Costituzionale
L’appellato aveva sollevato numerose questioni di legittimità costituzionale riguardo al sistema dei D.P.C.M., alla presunta violazione del principio di collegialità del Governo e alla limitazione delle libertà fondamentali (personale, di circolazione, di riunione). Il Tribunale le ha ritenute tutte manifestamente infondate, richiamando la giurisprudenza consolidata della Corte Costituzionale e della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU). È stato ribadito che le misure, seppur restrittive, erano:
- Giustificate dalla necessità di tutelare la salute pubblica.
- Proporzionate al rischio epidemiologico, basandosi sulle indicazioni del Comitato tecnico-scientifico.
- Non lesive della libertà personale in senso stretto (che implica coercizione fisica), ma limitative della libertà di circolazione, come consentito dall’art. 16 della Costituzione per motivi di sanità.
Le Conclusioni
In conclusione, il Tribunale di Trieste ha accolto l’appello, rigettato l’opposizione del cittadino e confermato la piena legittimità dell’ordinanza-ingiunzione. La sentenza stabilisce un punto fermo: le sanzioni covid e, più in generale, le sanzioni previste da norme temporanee ed eccezionali, devono essere valutate sulla base della legge in vigore al momento della violazione. La fine del periodo di emergenza non determina un’abolizione retroattiva degli illeciti commessi. La parte appellata è stata inoltre condannata al pagamento delle spese legali del grado di giudizio.
Le sanzioni Covid sono ancora valide dopo la fine dello stato di emergenza?
Sì, secondo questa sentenza, le sanzioni per le violazioni commesse durante il periodo di emergenza sanitaria restano pienamente valide e devono essere pagate, anche dopo la cessazione dello stato di emergenza.
Perché non si applica il principio della legge più favorevole (lex mitior) alle sanzioni Covid?
Non si applica perché le norme anti-Covid sono considerate ‘leggi temporanee’ ed ‘eccezionali’. Per questa specifica categoria di leggi, il nostro ordinamento prevede l’applicazione del principio ‘tempus regit actum’, secondo il quale un fatto deve essere giudicato in base alla legge in vigore al momento in cui è stato commesso, indipendentemente da cosa accada dopo.
Le limitazioni imposte dai DPCM durante la pandemia sono state considerate legittime dal Tribunale?
Sì, la sentenza ha rigettato tutte le questioni di incostituzionalità, confermando, in linea con la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte EDU, che le misure restrittive erano giustificate da motivi di sanità pubblica, proporzionate al rischio e non hanno violato i principi fondamentali dell’ordinamento.