La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per furto in abitazione, commesso in una casa utilizzata solo occasionalmente. La Corte ha stabilito che la nozione di privata dimora, rilevante per il reato di furto in abitazione, si estende anche alle seconde case o case vacanze, in quanto luoghi destinati allo svolgimento di atti della vita privata, anche se non in modo continuativo. Gli altri motivi di ricorso, relativi all'assorbimento di una contravvenzione, alla prescrizione e alla concessione di attenuanti, sono stati ritenuti inammissibili o manifestamente infondati.
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