Una società ha impugnato avvisi di accertamento per IRPEG, IRAP e IVA, basati sull'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32052/2024, ha affrontato la questione del raddoppio termini accertamento in presenza di un'indagine penale. Ha stabilito che tale raddoppio è legittimo per imposte dirette e IVA, ma non per l'IRAP, poiché le violazioni relative a quest'ultima non sono penalmente sanzionate. La Corte ha inoltre negato la deducibilità dei costi e la detrazione IVA, data la mancata prova della certezza dei costi e della buona fede del contribuente. La causa è stata rinviata per una nuova valutazione dell'accertamento IRAP e delle sanzioni.
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