Un imputato, condannato per ricettazione di beni di scarso valore, ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo l'avvenuta estinzione del reato. Il nodo centrale era il calcolo della **prescrizione ricettazione attenuata**. La Corte Suprema ha respinto la tesi difensiva, stabilendo un principio fondamentale: la ricettazione attenuata non è un reato autonomo, ma una semplice circostanza attenuante. Di conseguenza, il termine di prescrizione non si calcola sulla pena ridotta, ma su quella, più severa, prevista per la ricettazione ordinaria. Per questo motivo, il reato non era prescritto e il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna definitiva per l'imputato.
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